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Tribunale di Verona, 05 settembre 2025:
“Proprio tali obblighi di protezione avrebbero dovuto imporre alla banca convenuta di vagliare attentamente la serietà della proposta di investimento oggetto della convenzione stipulata con IDB e della stessa controparte e di informare adeguatamente il cliente in ordine alla tipologia di investimento proposta e alle caratteristiche dei diamanti acquistati.
In ogni caso, ai fini della responsabilità della banca per i fatti oggetto di causa appare determinante la circostanza che quest’ultima abbia conseguito un rilevante ritorno economico a seguito dell’attività di promozione dei diamanti di investimento (…)”
Venendo, infine, al quantum debeatur, va osservato che IDB e Banco BPM hanno promosso l’acquisto dei diamanti come forma di investimento sicura e facilmente liquidabile e gli attori hanno acquistato le pietre di cui è causa non già quali beni fisici, suscettibili di godimento e dotati di un intrinseco valore d’uso e di scambio, ma come diamanti da investimento sicché è ragionevole ritenere che, ove correttamente informati dell’effettivo valore delle pietre e delle scarse possibilità di rivendita delle stesse e quindi di liquidabilità dell’investimento, non avrebbero proceduto all’acquisto.
Coerentemente con la finalità prospettata, il danno subito dagli attori, evidentemente sussistente a prescindere dal fatto che gli stessi si spoglino della proprietà dei diamanti, va liquidato, in via equitativa, non già come differenza tra prezzo d’acquisto e valore reale delle pietre ma in misura (€ 37.593,58) pari alla differenza tra il prezzo d’acquisto (€ 42.688,60) e la limitata utilità effettivamente conseguita dal cliente, rappresentata dal verosimile valore di realizzo dalla rivendita dei diamanti, come stimato dal C.T.U. (€ 5.095,02).
(…) Va parimenti escluso che il risarcimento possa essere diminuito ex art. 1227 e.e., come richiesto dalla banca convenuta, dovendosi escludere che gli attori potessero essere in grado di rendersi conto, con l’ordinaria diligenza esigibile da un consumatore in considerazione delle circostanze del caso concreto, delle effettive caratteristiche dell’operazione di investimento e dei diamanti che ne erano oggetto.
(…) Considerato infine che la banca convenuta non ha partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo (non potendosi ritenere tale l’asserita estraneità della banca all’acquisto dei diamanti), la stessa va condannata, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 28/2010, a versare all’entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) condanna la banca convenuta a pagare agli attori la somma di€ 37.593,58 oltre interessi al tasso di cui all’art. 1284, comma 4, e.e. da ottobre 2021;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Condannato l’istituto di credito al rimborso di circa 37.500 euro per la vendita di diamanti
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