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Corte di Cassazione, 02 gennaio 2025, ordinanza n. 29:
“Non può, dunque, condividersi il rilievo, svolto dal Tribunale, secondo cui la conversione del contratto di mutuo fondiario (ritenuto nullo in ragione del mancato rispetto del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, cit.) in ordinario finanziamento ipotecario dev’essere esclusa nel caso in cui sia emerso, come nel caso in esame, che le parti, “all’atto della stipulazione del contratto di mutuo …”, avevano “la consapevolezza che la somma mutuata fosse superiore al 80% del valore dei beni dati in garanzia”.
2.5. Ritiene, per contro, la Corte che, ai fini dell’accoglimento della domanda di conversione del contratto nullo, l’ignoranza della nullità del contratto stipulato (il mutuo fondiario) viene in rilievo (quale presupposto implicito ma, come visto, inequivoco della stessa) non già quale semplice mancanza di consapevolezza del fatto storico che (in ipotesi) l’abbia determinata (come, appunto, il superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, cit.), quanto piuttosto come difetto di conoscenza (anche) della violazione di una norma (sia pur solo virtualmente) imperativa che tale stipulazione abbia determinato.
2.6. Solo in tal caso, infatti, può ritenersi che le parti siano state (effettivamente) consapevoli della “nullità” del contratto stipulato e che, pur a fronte della oggettiva continenza nel contratto stipulato in un diverso contratto, la consapevolezza della nullità di quello stipulato impedisca la sua conversione in un diverso contratto:
nel senso, più precisamente, che, ai fini dell’impedimento della conversione del contratto nullo prevista dall’art. 1424 c.c., è necessario non già, semplicemente, che, al momento della stipulazione, le parti siano state consapevoli del fatto di porre in essere un contratto di mutuo fondiario nel quale “la somma mutuata” era “superiore al 80% del valore dei beni dati in garanzia”, né, ovviamente, che, a fronte della consapevolezza di tale fatto, siano state altresì consapevoli che tale contratto era stato stipulato in violazione di una norma giuridica (come quella che, all’art. 38, comma 2, cit., impone il limite di finanziamento), ma, più specificamente, che le stesse abbiano avuto (o avrebbero dovuto diligentemente avere) conoscenza (o, quanto meno, previsto la possibilità) che il contratto non fosse rispettoso di una norma che, sia pur virtualmente, vietava la sua stipulazione e che tale violazione avrebbe determinato, sul piano giuridico, (anche solo eventualmente) la sua nullità.
2.7. Il decreto impugnato non si è attenuto ai principi esposti: lì dove, in particolare, ha rigettato la domanda di conversione del contratto di mutuo fondiario sul rilievo, in fatto che le banche mutuanti, “all’atto della stipulazione del contratto”, avevano “la consapevolezza che la somma mutuata fosse superiore al 80% del valore dei beni dati in garanzia…”, senza, per contro, indagare, così cadendo nel vizio di falsa applicazione dell’art. 1424 c.c., se le parti erano anche consapevoli che il contratto di mutuo, proprio perché così stipulato, era (o poteva essere) vietato dalla legge con la sanzione della nullità.
- Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mutuo e superamento del limite di finanziabilità
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