Corte di Cassazione e contratti bancari, contratto di conto corrente, Prescrizione conto su saldo rettificato, anatocismo bancario, perizia conto corrente, prescrizione, verifica rimesse solutorie, rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, utilizzo saldo rettificato, esperto in contenzioso bancario, perizia usura e anatocismo bancario
Corte di Cassazione, 08 aprile 2025, ordinanza n. 9203:
“In tema di ripetizione di indebito bancario, la ricerca delle rimesse solutorie ai fini dell’eccezione di prescrizione deve essere preceduta dalla cancellazione di tutte le poste illegittimamente addebitate dalla banca.
È dunque necessario operare sulla base del saldo rettificato, epurato dalle annotazioni nulle, e non su quello storico (saldo banca), affinché la verifica della natura solutoria dei versamenti non si fondi su saldi viziati da clausole contrattuali nulle.
(…) Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta (confermate anche dalla successiva Cass. n. 3858 del 2021 nonché dalle ulteriori, già menzionate, Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749 e 5577 del 2025).
Sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l’azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l’individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate dal giudice di merito, solo all’esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito comunque scoperto, ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto (cfr. Cass. n. 9756 del 2024
(…) PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso di (…) limitatamente al suo secondo motivo, dichiarandone inammissibile il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prescrizione conto su saldo rettificato
Articoli correlati:
Corte di Cassazione: Anatocismo ante 2000 e prescrizione considerando il saldo rettificato



