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Tribunale di Milano, sentenza n. 10117 del 20 novembre 2024:
“La mancata produzione in giudizio degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente non ha permesso di verificare quanto rilevato dal perito di parte.
Deve sul punto trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell’opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l’aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento.
Tra l’altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. 2311/2018).
Da ultimo anche le Sezioni unite hanno confermato che “l’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto (Cass. S.U. 15597/2020).
Inoltre la giurisprudenza di legittimità afferma che: “in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull’attore in ripetizione dell’indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura e pattuizione originaria
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