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Corte d’Appello di Ancona, 20/10/2025:
“Nel caso di specie, il CTU ha ritenuto necessario, per dare risposta al quesito che gli era stato posto, adottare un “metodo sintetico”, poiché effettuata “sulla base dell’intera sequenza degli estratti conto depositati: scalari e riepilogo competenze.
L’utilizzo del “metodo sintetico” (del tutto legittimo, la cui attendibilità è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di merito), pur non consentendo un’analitica e giornaliera ricostruzione dei movimenti sul conto, pur tuttavia è riconosciuto attendibile, in quanto comunque supportato da dati di partenza oggettivi.
Inoltre si sottolinea che non vi è alcuna prova di scostamenti tra i risultati cui è pervenuto il C.T.U. utilizzando il metodo sintetico e quelli cui si sarebbe pervenuti, nel medesimo rapporto bancario, attraverso il metodo analitico.”
Ad avviso di codesta Corte il metodo sintetico è attendibile, secondo quanto si può desumere dalle tabelle allegate alla relazione e dai calcoli esposti. Va infatti considerato che gli estratti conto contengono comunque l’analitico dell’ultime mese di ogni trimestre ed il saldo trimestrale del conto, sicché il CTU ha potuto ricollegare detto saldo al primo numero debitorio esposto nello scalare; soprattutto, nei riepiloghi delle competenze contenute negli estratti conto prodotti sono esposti, come valori assoluti, interessi, commissioni e spese addebitate trimestralmente sicché il CTU, avvalendosi dei dati riassuntivi indicati nel prospetto competenze e spese, ha effettuato un calcolo sulla base dei valori medi e non sulle singole operazioni eseguite in conto corrente.
Non è possibile dubitare dell’attendibilità di un tale modo di procedere, a fronte del fatto che gli estratti conto depositati dalla società correntista sono quelli che ha inviato la …nel corso del rapporto; vanno ritenuti del resto inconfutabili quanto meno gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto – onere ritenuto non dovuto per indeterminatezza della relativa pattuizione.
(…) In merito alla commissione di massimo scoperto:
Ritornando al caso che qui ne occupa, all’esito dello scrutinio dei contratti di apertura di credito oggetto del presente giudizio, si ritiene condivisibile quanto concluso dal consulente tecnico d’ufficio ovvero che “Le previsioni contrattuali definiscono soltanto pag. 23/27 la misura percentuale della CMS, ma non anche i criteri o base di calcolo della CMS medesima per la sua determinazione (es. sul picco di scopertura nel trimestre, ecc..), non risultando quindi convenuta nella sua interezza”, sicchè non può dirsi tale voce di addebito sufficientemente determinata con conseguente nullità della relativa previsione ex artt. 1346 e 1418 co. 2° c.c.”; infatti nel contratto del 14.04.2004 è prevista la percentuale e la periodicità ma non la base di calcolo, nei contratti di apertura di fido del 1.12.2004 e del 27.02.2007 parimenti manca la base di calcolo.
Pertanto è corretta la decisione di prime cure circa la nullità delle clausole dei contratti di apertura di credito relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla commissione di massimo scoperto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Attendibilità utilizzo metodo sintetico
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