Tribunale di Salerno e contratti bancari, Mancata indicazione di un elemento tipizzante del contratto, mancata pattuizione della capitalizzazione composta, perizia econometrica mutuo, esperto in contenzioso bancario, indeterminatezza piano di ammortamento alla francese, allegazione del piano di ammortamento, anatocismo bancario, mancata pattuizione, ricalcolo tasso bot in regime semplice, anatocismo su piano di ammortamento alla francese, anatocismo su mutuo, indeterminatezza mutuo a tasso variabile
Tribunale di Salerno, 21 novembre 2025, sentenza n. 4708:
“3.1. – La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U., in quanto esse appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose delle norme “ratione temporis” applicabili ai fatti di causa e della documentazione ritualmente prodotta dalle parti.
Invero, occorre considerare che, come stabilito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 2024 (cfr. pag. 23) – i cui principi sono stati ritenuti applicabili altresì ai mutui “a tasso variabile” (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 7382/2025), essendo quello contestato pattuito “a tasso fisso” per i primi 12 mesi e poi ancorato al parametro “Euribor” dal tredicesimo mese in poi – “La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).”.
Dunque, laddove si accerti in concreto che sia stato applicato il sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi debitori – anche tramite consulenza tecnica d’ufficio contabile, laddove la contestazione sul punto della parte attrice sia sufficientemente specifica e suffragata da una consulenza tecnica di parte, come nel caso di specie (cfr. CTP allegata alla produzione di parte attrice) – costituendo esso un “altro prezzo” o “condizione praticata” che incide sul costo del contratto bancario di mutuo stipulato ai sensi dell’articolo 117, comma 4, T.U.B., la mancata indicazione o pattuizione espressa della modalità di capitalizzazione “composta” degli interessi determina quale conseguenza la nullità parziale del contratto bancario di cui all’articolo 117, comma 7, T.U.B., con operatività del meccanismo “ortopedico” di eterointegrazione (artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.) consistente non già nell’esclusione della debenza di qualsiasi interesse passivo, bensì nella rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del saggio degli interessi passivi pattuiti in misura ultralegale per iscritto con quelli “ , operante anche per i mutui “a tasso variabile” (in termini Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 26532/2025).
Orbene, nella vicenda in esame il C.T.U. nominato ha proceduto rilevando che “L’analisi condotta ha evidenziato che il contratto ed il piano di ammortamento allegato non indicano il regime di capitalizzazione concordato dalle parti, pertanto la scrivente ha proceduto ad effettuare una serie di tentativi di calcolo volti ad individuare il regime finanziario applicato;
(…) Dalle indagini condotte è emerso che la prima quota capitale del mutuo è quella che viene determinata applicando il regime composto al tasso di interesse del 3,276% (tasso fisso per i primi 12 mesi del contratto).
Si può affermare, pertanto, che il regime applicato dalla banca è quello composto, detto regime non risulta espressamente concordato tra le parti”.
Pertanto l’ausiliario nominato, in ossequio al quesito conferito, ha provveduto correttamente a rideterminare il piano di ammortamento del mutuo contestato applicando il tasso “B.O.T.” minimo rilevato nei dodici mesi precedenti la sottoscrizione del contratto in luogo di quello ultralegale pattuito tra le parti ed escludendo la capitalizzazione composta degli interessi, non oggetto di pattuizione tra i contraenti.
(…) Rideterminando il piano di ammortamento al tasso “B.O.T.”. il C.T.U. ha accertato che alla data dell’ultimo pagamento da parte degli attori (avvenuto il 31/12/2016) il debito di e era pari ad € 65.533,91, in luogo di quello maggiore dovuto in attuazione del piano di ammortamento, con la conseguenza che risultano corrisposti dalla parte mutuataria € 17.894,46 in eccesso rispetto a quanto realmente dovuto all’esito della rideterminazione e, dunque, che il debito alla data del 31/12/2016 è pari ad € 47.639,45, anziché € 94.559,91”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancata indicazione di un elemento tipizzante
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