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Tribunale di Cassino, sentenza n. 1572 del 13 dicembre 2025:
Da ultimo, la pronuncia n.15130 del 29.05.2024 resa dalle SS.UU. della Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – non esclude il fenomeno in disamina ove, a pagina 23 del provvedimento, così argomentano:
“Non potrebbe escludersi in astratto che l’operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti”.
Fatte queste necessarie premesse, v’è anche da rilevare che il Giudice, nell’accertamento dell’usurarietà del singolo contratto deve attenersi al principio di omnicomprensività previsto dall’art. 644 c.p. includendo nel calcolo del TEG, come peraltro sancito a chiare lettere dal D.M. sopra evidenziato, tutti i costi collegati all’erogazione del credito indipendentemente dalla loro inclusione o esclusione nelle rilevazioni statistiche della Banca d’Italia.
Nel caso di specie, va osservato che nel contratto di mutuo le parti concordavano le modalità di rimborso e di ammortamento.
(…) Ebbene, dalla semplice analisi del contratto depositato in atti, sembrerebbe che le condizioni contrattuali afferenti ai tassi applicati siano dettagliatamente definite nel contratto di mutuo.
Il piano di ammortamento allegato al contratto, così come indicato dalla stessa parte attrice, risulta sviluppato mediante l’applicazione della metodologia “alla francese” ma tale piano, così come il testo contrattuale, in aderenza al diritto unionale sopra citato, non contiene criteri precisi ed intellegibili per il consumatore medio.
Le doglianze attoree riguardanti la nullità per mancata pattuizione del regime finanziario composto degli interessi corrispettivi, alla luce delle premesse operate da questo giudice, appaiono fondate.
(…) Appare altresì corretta, sempre in forza delle superiori premesse, l’impostazione per cui il sistema di ammortamento “alla francese” costituirebbe un “costo occulto”, nel senso che implicherebbe l’applicazione di un saggio di interessi superiore a quello concordato.
(…) Non v’è, infatti, in atti alcuna espressa e valida pattuizione e/o accettazione delle parti attrici nel seno del contratto di mutuo e né può ritenersi validamente operata l’accettazione con la semplice sottoscrizione del piano di ammortamento posto che nello stesso piano non contiene criteri precisi ed intellegibili per il consumatore medio come già detto in precedenza.
(…) Va, dunque, disposta la relativa sanzione ex art.1815, comma 2, c.c. come quantificata dal CTU con conseguente condanna della parte convenuta alla refusione della somma di € 21.323,74 in favore delle parti attrici.
Le restanti questioni vengono trattate sulla scorta di quanto accertato dal CTU.
In particolare il CTU rileva che: “Dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 8,000%.
Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 14/12/2010, risulta superiore al tasso soglia rilevato da Banca d’Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati”.
Pertanto, va disposta la declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi di mora come contrattualizzati.
Infine, in punto di indeterminatezza del tasso corrispettivo effettivamente applicato, l’Ausiliare del Giudice accerta che: “Nel caso in esame il TAN è pari al 5% mentre il TAE è pari al 5,158%”, ed in virtù dei profili di indeterminatezza delle condizioni emersi in sede di analisi del contratto, differenza tra Tan e TAE, ha provveduto a rideterminare il piano di ammortamento ricalcolando gli interessi corrispettivi al saggio legale per tempo vigente.
Tale ulteriore conteggio va, però, ritenuto assorbito dall’accertamento del TEG usurario ex art. 644 c.p. e, pertanto, si omette la relativa statuizione ritenendola assorbita per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da questo giudicante”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura mutuo in capitalizzazione composta
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