Tribunale di Firenze e contratti bancari, cessione dei crediti in blocco, riscossione crediti, società non iscritta albo ex art. 106 TUB, Cessione dei crediti nulla, perizia econometrica mutuo, anatocismo bancario, esperto in contenzioso bancario Milano
Tribunale di Firenze, 09 ottobre 2025, sentenza n. 3212:
“Non appare condivisibile la tesi secondo cui la società veicolo, titolare del credito, in quanto dotata di legittimazione sostanziale e processuale, avrebbe il potere di delegare un soggetto terzo, ancorché non iscritto all’albo ex art. 106 TUB, per agire in giudizio.
La legge non configura infatti l’attività svolta dal servicer iscritto all’albo ex art. 106 TUB come una mera facoltà ma come un obbligo prevedendo quindi uno sdoppiamento tra la società veicolo, titolare del credito e dotata di un patrimonio separato, e la società incaricata alla riscossione, che deve essere iscritta all’albo ex art. 106 TUB, al quale sono infatti conferiti compiti di controllo della regolarità della cartolarizzazione.
(…) Nel caso di specie, la disposizione di cui all’art. 2 presenta un contenuto precettivo specifico e chiaro ponendo un determinato requisito in capo ad una delle parti del rapporto (iscrizione all’albo e., art. 106 TIJB), ovvero il soggetto incaricato della riscossione. Si tratta di una norma imperativa in quanto, in difetto di determinate condizioni soggettive (iscrizione all’albo ex art. 106 TUB), è vietata la stipula stessa del contratto, ovvero la delega alle attività di riscossione, ponendosi quindi tali atti in diretto contrasto con la norma.
(…) Si deve quindi concludere che la disposizione che riserva ai servicer iscritti all’albo ex art. 106 TUB l’attività di riscossione dei crediti cartolarizzati ha natura imperativa”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Cessione dei crediti nulla
Articoli correlati:
Tribunale di Alessandria, 18/06/2024 – società ex art. 106 TUB
Tribunale di Viterbo, 27/05/2023: Società cartolarizzazione non iscritta all’albo



