Corte di Cassazione, contratti bancari, perizia econometrica su conti correnti, Prova dell’anatocismo e della prescrizione, prescrizione e rimesse solutorie e ripristinatorie, affidamento, capitalizzazione trimestrale ante Delibera CICR 9.2.2000, nullità clausole, onere probatorio, anatocismo bancario, esperto in contenzioso bancario Milano, verifica conto corrente, usura bancaria, art. 120 tub, approvazione dell’anatocismo
Corte di Cassazione, 03 marzo 2025, ordinanza n. 5575:
- In tema di conto corrente bancario e mutuo fondiario, la prescrizione dei crediti restitutori non opera qualora le rimesse effettuate abbiano carattere ripristinatorio e non solutorio, presupponendo l’esistenza di un affidamento sin dall’origine del rapporto.
- Le clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi antecedenti alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 sono nulle ex art. 1283 c.c. e necessitano, per essere regolarizzate, di una nuova pattuizione esplicita e scritta con il cliente.
- È onere della banca dimostrare la corretta applicazione delle clausole contrattuali contestate.
Fonte: Centro Anomalie Bancarie
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prescrizione e rimesse solutorie e ripristinatorie – Prova dell’anatocismo e della prescrizione
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