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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17447 del 28 giugno 2019 stabilisce il seguente principio di diritto:
“Nei contratti di locazione finanziaria, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura, non è corretto sommare gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, in quanto i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora deve pagare, al posto degli interessi corrispettivi, quelli moratori.
Tale alternatività deriva dalla circostanza che i tassi si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta.
La questione dell’accertamento del superamento del tasso soglia per effetto del cumulo degli interessi può porsi solo quando gli interessi moratori vengano applicati sugli interessi già scaduti, ossia sulla rata di canone già precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi, determinando così un’usura effettiva e a posteriori.
Tale situazione è distinta e diversa dall’ipotesi in cui gli interessi moratori siano stati semplicemente promessi o convenuti oltre soglia a prescindere dall’attuale inadempimento del debitore.
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione ritenuta non esaminata sia stata giudicata dal giudice di merito estranea al thema decidendum, in quanto il vizio implica che il provvedimento asseritamente omesso risulti indispensabile per la soluzione del caso concreto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Usura interessi moratori e corrispettivi
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