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Corte d’Appello di Milano: 08 ottobre 2025:
“Tale orientamento ha trovato successiva adesione nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che, con particolare riferimento al mark to market, ha ribadito che lo stesso rappresenta “un elemento determinante per la formazione del consenso del cliente: sebbene le modalità di calcolo possano risultare difficilmente comprensibili […] tale indicazione è comunque suscettibile di determinare il consenso dell’investitore circa la distribuzione dell’alea ed i costi del contratto (…)
Ciò posto e circoscritto l’ambito di indagine alla sola questione della rilevanza del mark to market, è evidente come la giurisprudenza di legittimità e di merito deponga in senso nettamente opposto rispetto a quello prospettato dall’appellante in riassunzione, la quale sostiene che il valore del mark to market esuli completamente dall’oggetto del Contratto – costituito dallo scambio differenziale di flussi di cassa, parametrati su tassi di interesse differenti – e sia del tutto irrilevante anche rispetto alla conclusione anticipata del rapporto contrattuale, soccorrendo, in questo caso, ulteriori elementi, quali la clausola penale prevista in Contratto e il costo di sostituzione per il caso di ammissione del cliente o della banca ad una procedura concorsuale e, in ogni caso, che l’eventuale invalidità della determinazione del mark to market non sia causa di nullità del contratto, ma al più di nullità della singola clausola.
Rileva, in proposito, la Corte che il testo del Contratto e le condizioni economiche non contengono alcun riferimento al valore del mark to market e alla sua formula di calcolo.
(…) Orbene, nessuna delle indicazioni ivi riportate è chiaramente riconducibile al mark to market né una simile previsione è presente nel testo del contratto quadro (docc. 5 e 18 fasc. primo grado).
In conclusione, i riscontri documentali appena descritti rendono evidente la mancanza della previsione, nel Contratto della formula di calcolo di mark to market, oltre che del suo valore.
Alla luce dei principi riportati in premessa e, quindi, della natura del mark to market alla stregua di elemento essenziale del contratto inerente al suo oggetto e della conseguente necessità dell’indicazione del suo valore e della sottesa formula di calcolo ai fini della sua determinatezza e determinabilità dell’oggetto, deve concludersi per la nullità integrale del Contratto.
Dal che ne discende il rigetto dei motivi di impugnazione incidentale, con conseguente assorbimento delle domande proposte da in punto nullità del Contratto ex art. 30 TUF per mancata espressa previsione del diritto di recesso, risoluzione del Contratto per inadempimento della banca e condanna al risarcimento del danno.
In conclusione, l’appello incidentale deve essere rigettato, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancata indicazione del mark to market
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