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  • Tribunale di Salerno, sentenza n. 439 del 23/01/2026: Mutuo: Nullità per mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta
20 Aprile 2026

Tribunale di Salerno, sentenza n. 439 del 23/01/2026: Mutuo: Nullità per mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta

Studio Caliendo
lunedì, 06 Aprile 2026 / Published in Mutui e Finanziamenti

Tribunale di Salerno, sentenza n. 439 del 23/01/2026: Mutuo: Nullità per mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta

Mancata indicazione del TAE nel mutuo

Tribunale di Salerno e mutuo, mancata indicazione del regime composto, Omessa indicazione del regime compost, nullità mutuo, indeterminatezza mutuo, anatocismo mutuo alla francese, indeterminatezza mutuo a tasso variabile Euribor, anatocismo e usura bancaria, esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo, ricalcolo art. 117 tub in capitalizzazione semplice

 

Tribunale di Salerno, sentenza n. 439 del 23 gennaio 2026 (mancata indicazione del regime composto):

“È invece meritevole di accoglimento la domanda attorea di accertamento e declaratoria di nullità parziale ai sensi dell’articolo 117, co. 4, T.U.B., del mutuo a causa della mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori.

(…) Dunque, laddove si accerti in concreto che sia stato applicato il sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi debitori – anche tramite consulenza tecnica d’ufficio contabile, laddove la contestazione sul punto della parte attrice sia sufficientemente specifica e suffragata da una consulenza tecnica di parte, come nel caso di specie (cfr. all. 6 della produzione di parte attrice) – costituendo esso un “altro prezzo” o “condizione praticata” che incide sul costo del contratto bancario di mutuo stipulato ai sensi dell’articolo 117, comma 4, T.U.B., la mancata indicazione o pattuizione espressa della modalità di capitalizzazione “composta” degli interessi determina quale conseguenza la nullità parziale del contratto bancario di cui all’articolo 117, comma 7, T.U.B., con operatività del meccanismo ortopedico di eterointegrazione (artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.), consistente non già nell’esclusione della debenza di qualsiasi interesse passivo, bensì nella rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del saggio degli interessi passivi pattuiti in misura ultralegale per iscritto con quelli “B.O.T.”, operante anche per i mutui “a tasso variabile” (in termini Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 26532/2025).

Orbene, nella vicenda in esame il C.T.U. nominato ha proceduto rilevando che “…analizzando il contratto di mutuo oggetto di verifica, le cui condizioni economiche sono riportate nel paragrafo che precede, ha rilevato che nulla viene detto in merito al regime di capitalizzazione da applicare nella determinazione degli interessi in e in merito al tipo di piano di ammortamento; il contratto non contiene nemmeno le modalità di calcolo delle rate indicate nel mutuo.

Dall’analisi è emerso solo che la prima rata pattuita corrisponde ad una rata determinata secondo il regime di capitalizzazione composto al tasso iniziale del 3,554%….”.

Dunque l’ausiliaria nominata ha constatato che “Nel caso specifico il contratto non indica il regime di capitalizzazione applicato, le condizioni economiche presenti nel contratto (Capitale dato a prestito, tasso di interesse, periodo di tempo della restituzione) da sole non sono sufficienti a determinare l’interesse corrispettivo, esse, infatti, rappresentano solo dati che, a seconda del regime finanziario pattuito, devono essere utilizzati nelle relative formule matematiche.

(…) I due differenti regimi finanziari, a parità di condizioni di partenza (capitale, TAN e numero di rate), portano a risultati completamente differenti.

Un’operazione si svolge in regime di capitalizzazione composta quando l’interesse è disponibile alla scadenza di ciascuna rata;

(…) Diversamente un’operazione si svolge in regime di capitalizzazione semplice quando l’interesse è disponibile solamente alla fine del periodo di impiego.

Nel regime di capitalizzazione semplice le quote interessi di ciascuna rata vengono ugualmente calcolate sul capitale residuo risultante alla precedente scadenza, ma “tecnicamente” vengono rese disponibili al termine del piano di ammortamento;

tuttavia, al fine di effettuare il loro versamento contestualmente al pagamento della rata, (di cui ne costituiscono una parte), viene calcolato il loro valore attuale, in capitalizzazione semplice, per il tempo intercorrente tra l’epoca di pagamento e il tempo finale (tempo nel quale tali quote interesse non attualizzate si sarebbero comunque dovute pagare).”

In base a tale analisi il C.T.U. ha quindi concluso che “Da quanto appena detto si deduce che, se nel contratto di finanziamento non vengono indicati sia il tipo di piano di ammortamento sia il regime di capitalizzazione adottato, di fatto il mutuatario non viene messo nelle condizioni di poter determinare l’ammontare degli interessi da versare al mutuante, in quanto la tipologia di piano non contempla un’univoca metodologia applicativa nella determinazione della rata da pagare.

In particolare, il regime di capitalizzazione composta determina il pagamento di maggiori interessi rispetto a quello semplice”.

(…) Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

1) Accoglie la domanda attorea nei termini di cui in parte motiva e, per l’effetto, accerta e dichiara la nullità del contratto mutuo Rep. n. 37218, Racc. n. 17118 per atto del Notaio Dott. …stipulato in data 22/7/2005 e ridetermina il piano di ammortamento con sostituzione del tasso debitore ultralegale pattuito con quello “B.O.T.” secondo quanto elaborato dal C.T.U. e ridetermina alla data del 01/12/2021 il saldo del mutuo in complessivi € 3.249,63 a debito di e in luogo di € 29.672,71;”. 

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità del mutuo per omessa indicazione del regime composto

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