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Tribunale di Tivoli, 28 ottobre 2025, sentenza n. 931:
“Parte interveniente invero, con la costituzione in giudizio ha depositato, tra gli altri documenti, la copia della Gazzetta Ufficiale n. e la sola comunicazione di cessione del credito di All. sempl. non numerato).
La suddetta comunicazione ha sicuramente funzione di rendere opponibile ai terzi trasferimento, ma non costituisce prova del trasferimento stesso né della sua portata oggettiva.
In mancanza della produzione del contratto di cessione o di altro documento idoneo a identificare in modo certo i crediti trasferiti (es. atto notarile, elenco analitico), la legittimazione sostanziale dell’interveniente deve ritenersi mancante.
Nella fattispecie risulta in atti l’avviso di pubblicazione in Gazzetta e la dichiarazione della cedentema, di contro, manca agli atti il contratto di cessione o un elenco dettagliato dei crediti.
Né risulta dettagliata e precisa la suddetta dichiarazione del cedente (nome banca, identificazione del credito, data, importo, numero cliente/contratto, ecc.).
Si ritiene, conseguentemente, che la dichiarazione sia generica e non identifica i crediti specifici.
La Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., l’avviso pubblicato in Gazzetta svolge la funzione di pubblicità/opponibilità verso il debitore ceduto, ma non costituisce di per sé prova piena che la cessione sia avvenuta e che il credito specifico sia compreso nel blocco ceduto.
In particolare, la Cassazione è chiara nel ritenere che, quando il debitore contesti la stessa esistenza del contratto di cessione o l’inclusione del credito, ai fini della relativa prova non è sufficiente l’avviso pubblicato in Gazzetta. Dunque la sola dichiarazione della cedente, senza contratto né allegati, può non essere sufficiente.
Dall’attenta disamina degli atti, emerge in modo inequivocabile che non è stato prodotto alcun contratto di cessione ma solo depositata una dichiarazione di cessione della … che, diversamente dal contratto, non contiene l’identificazione puntuale dei singoli crediti.
La Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Dunque la mera produzione dell’avviso di pubblicazione nella G.U. non prova di per sé che il credito specifico sia stato effettivamente ceduto.
Occorre, infatti, distinguere tra la funzione dell’avviso (opponibilità della cessione al debitore) e quella della prova (titolarità del credito).
(…) Sulla base di tutto quanto sinora esposto si ritiene di dover accogliere l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione sostanziale di e dei soggetti da essa delegati a proseguire il presente giudizio formulata dagli opponenti, e l’accoglimento dell’eccezione preclude l’esame del merito del giudizio”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Onere della prova per la cessione in blocco
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