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Corte di Cassazione, 22 dicembre 2025, ordinanza n. 33668:
(…) giacché il giudice di merito non ha affatto omesso di considerare i diversi conti anticipi ed ha, bensì, ritenuto che conto corrente ordinario e conti anticipi dessero luogo ad un rapporto unitario tramite l’operatività tecnica dei secondi sul primo (…)
2.3.2- Infine infondata è la censura relativa all’uso del criterio del saldo rettificato in luogo del saldo-banca poiché che il criterio censurato dal ricorrente è quello che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte va applicato, poiché per verificare quell’effettivo spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens, che la Cassazione a Sez. Unite (sent. 24418/2010) individua come solutorio, deve farsi riferimento non al saldo risultante dalle appostazioni contabili curate dalla banca con addebiti illegittimi ma al saldo legale (v. Cass. n.9141/2020 per cui «per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.
L’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione».
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prescrizione del diritto di ripetizione del correntista
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