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Corte d’Appello di Roma, 13 aprile 2026:
“Nell‘atto introduttivo del giudizio di primo grado, seppur detto affidamento non fosse stato allegato in modo specifico purtuttavia era stato compiuto un riferimento al calcolo effettuato da un perito di parte e, soprattutto, nella memoria ex art. 183 terzo comma n. 1 c.p.c. era stata incorporata la tabella di calcolo per evidenziare l’usura ove era espressamente riferito il calcolo stesso al tasso per gli affidamenti oltre € 5.000,00.
1l correntista poi (e non la banca) può provare anche per facta concludentia l’esistenza del fido di fatto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20.6.2022, n. 19844; Cass. civ., Sez. I, ord. 29.1.2019, n. 2463); il contratto di apertura di credito inoltre non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, anche in quanto le nullità in materia bancaria sono “di protezione” e possono essere fatte valere solo dal cliente (art. 127 co. 2, T.U.B.).
In ogni caso, la sussistenza del c.d. fido di fatto deve essere provata dalla parte che intende giovarsi dello stesso, in applicazione del principio onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.
Ebbene, il CTU ha ritenuto l’esistenza di un fido di fatto superiore a € …, in quanto “conto, come evidenziato dal riassunto scalare in atti, presenta sin dall’inizio un saldo debitore sempre superiore ad euro, a dimostrazione che la Banca ha concesso l’utilizzo di una apertura di credito su tale conto (come sancito dall’art. 6 del contratto di c/c) superiore al limite indicato dal C.T.P.”.
Nel contratto di conto corrente invero la clausola 6 rientrava nelle condizioni general riguardanti l’ipotesi di conto affidato, inteso come mera eventualità mentre il tasso indicato in contratto espressamente non riguardava l’utilizzo rientrante nel fido ma “fo sconfinamento se autorizzato”, ipotesi ben diversa.
D’altro canto pero il CTU, nella relazione le cui risultanze sono state recepite dal Tribunale, ha correttamente posto l’accento sull’entità e sulla costanza del saldo a debito.
Ciò, osserva la Corte risulta chiaramente dagli estratti conto letti unitamente agli scalari (c.d. “staffa”) prodotti dalla banca.
Ebbene, il fatto che non si trattasse di uno “sconfinamento” meramente episodico risulta in primo luogo dall’entità del saldo a debito che é stato per tredici anni almeno di € – con punte di oltre € . _ , in particolare, già al primo trimestre era di € … dagli scalari risulta poi, sin dall’inizio, una voce per “commissioni di massimo scoperto” oltre alla differenziazione dei tassi applicati cms che era regolarmente addebitata (con aggiunta di spese e interessi passivi) sull’estratto conto del trimestre successivo con valuta alla chiusura del trimestre precedente;
dalla seconda “staffa poi era differenziato un tasso debitore e un diverso “tasso debitore per sconfinamento” il che induce a ritenere che la prima voce, “tasso debitore”, riguardi il tasso entro fido”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova del fido di fatto
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