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Corte d’Appello di Messina, sentenza dell’11 febbraio 2026:
(…) Il c.t.u. ha risposto alle osservazioni fatte pervenire dal consulente di parte appellata le conclusioni dallo stesso rassegnate appaiono prive di errori logici e/o giuridici e possono essere condivisi dalla Corte CP_5.
In considerazione di tali risultanze che depongono per la nullità dei contratti derivati in oggetto gli altri motivi d’appello relativi alla loro nullità perché stipulati fuori sede (art. 30 TUF) e/o al risarcimento dei danni per mancanza di informazioni e consulenza restano assorbiti.
In sostanza può ritenersi accertato che i due contratti Interest Swap dedotti in giudizio non avessero lo scopo di copertura ma speculativo e comunque non erano adeguati rispetto alle necessità della società appellante in relazione alla sua struttura operativa contenenti commissioni non esplicitate al momento delle loro sottoscrizioni e quindi nulli ex lege.
(…) La Corte, pertanto, procede alla rideterminazione del saldo al 31.01.2022 ove, al saldo a credito del correntista pari a € 1.075,82 risultante dall’estratto conto della banca, deve aggiungersi l’importo di € 698.210,48 (derivante dallo storno degli addebiti per il contratto swap con scadenza il 31.12.2021), detratti € 48.425,00 già accreditati al correntista con la definizione del primo contratto swap.
Il saldo finale rideterminato del conto n. 1000/13774 alla data del 31.01.2022 è pertanto, rideterminato in € 699.286,30 a favore del correntista con aggravio degli interessi convenzionali illegittimamente applicati dalla banca decorrenti dalla data di ciascuna appostazione a debito in relazione al contratto IRS del 06.05.2011, con decorrenza dal 31.12.2011 al 31.12.2021.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Swap con carattere speculativo e non di copertura
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