Corte d’Appello di Napoli e Conto corrente, Ricalcolo conto ed estratti conto mancanti, onere della prova affidamento, perizia econometrica conto corrente, prescrizione del conto corrente, verifica rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, utilizzo saldo rettificato, anatocismo bancario, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario, estratti conti mancanti, analisi conto corrente
Corte d’Appello di Napoli, 11 febbraio 2026, sentenza n. 1776:
“A fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti, quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto, non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la Banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un’apertura di credito per somma pari a tale valore monetario.
(…) 9.1. A detti fini, si considereranno solutorie tutte le rimesse che eccedono detti limiti, ma sulla scorta dei saldi rettificati e non già di quelli Banca. Anche sul punto, l’orientamento della Sezione, in conformità dell’univoco orientamento di legittimità, è nel senso che, nei contratti di C/C cui acceda una apertura di credito, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti o per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass. n. 9141/2020).
(…) Ne consegue che l’individuazione delle rimesse di natura solutoria, ai fini per cui è causa, deve essere condotta in base ai saldi rettificati, tenuto conto delle poste ivi illegittimamente annotate, le quali vanno depurate dalle annotazioni che siano state ritenute illegittime (SS. UU. n. 19750/2025)
9.2. Quanto ai periodi per i quali risultano mancanti gli estratti conto, a ben vedere, fatta eccezione per il secondo trimestre 2010 (per il quale difetta sia l’estratto conto trimestrale che lo scalare), i periodi caratterizzati da deficit documentale sono limitati a pochi giorni infra trimestrali, per i quali, dunque, sono comunque versati in atti gli scalari.
Quanto al secondo trimestre 2010, invece, il CTU, nel considerare il saldo iniziale del periodo successivo a quello del secondo trimestre 2010, riprenderà il calcolo del rapporto, azzerando l’eventuale saldo positivo per il correntista, altrimenti, se negativo, sottrarrà le somme corrispondenti agli indebiti versati nel periodo precedente (e non attinti da prescrizione) a quello privo di estratto conto (Cass. n. 2660/2019, richiamata dalla successiva pronuncia n. 6474/2023)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Ricalcolo conto ed estratti conto mancanti
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