Tribunale di Roma e contratti bancari, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., Rimesse solutorie sul saldo ricalcolato, onere della prova conto corrente, prescrizione del conto corrente, onere della prova prescrizione, perizia econometrica conto corrente, anatocismo conto corrente, analisi conto corrente, commercialista esperto in contenzioso bancario, capitalizzazione composta e capitalizzazione semplice, anatocismo e usura bancaria
Tribunale di Roma, 10 gennaio 2026:
“In ragione delle doglianze espresse dalla predetta attrice, posta la fondatezza dell’allegazione concernente l’inesistenza di contratti redatti per iscritto, che la banca ha omesso di produrre anche a fronte dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. impartitole in corso di causa, si è ritenuto necessario espletare consulenza tecnica d’ufficio.
(…) Ciò posto, in ragione dell’assenza dei documenti contrattuali, il consulente, in linea con lo specifico quesito richiesto (nonché con la giurisprudenza appena richiamata), ha proceduto ad espungere tutte le competenze addebitate a titolo di anatocismo, commissione di massimo scoperto e interessi usurari, dovendosi tali addebiti ritenere nulli dacchè non validamente pattuiti.
Il consulente ha altresì individuato, mediante l’analisi degli estratti conto prodotti, l’entità del fido concesso sul medesimo conto corrente in favore della correntista attrice.
Va altresì considerato che la ha eccepito la prescrizione in relazione alla ripetizione dei pagamenti eseguito dalla correntista nei dieci anni precedenti all’atto di citazione.
Nel ricalcolo quindi il consulente ha proceduto ad individuare tutte le rimesse solutorie per le quali è intervenuta prescrizione e pertanto non più ripetibili.
All’esito dei conteggi il predetto ha formulato due ipotesi di ricalcolo, l’una elaborata sulla base delle originarie annotazioni operate dalla banca sul conto, l’altra invece sul saldo già rettificato, vale a dire già epurato delle competenze applicate dalla banca nel corso del rapporto.
Alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione (…).
Dunque, deve essere preferita la seconda ipotesi che individua le rimesse solutorie sul saldo ricalcolato e che vede, alla data del 14/11/2018, data di chiusura del conto, un credito della correntista pari ad € 27.911,86”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Rimesse solutorie sul saldo ricalcolato
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