Tribunale di Cremona – contratti bancari – Conto corrente – Usura: disconosciuta formula Banca d’Italia – anatocismo – cms – spese – mancata pattuizione – condanna banca – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conti correnti – analisi conti correnti – perizia usura – perizia anatocismo
Tribunale di Cremona, con sentenza n. 429 del 10 agosto 2023 disconosce la formula di Banca d’Italia per la verifica dell’usura nel conto corrente:
“(…) Le commissioni di massimo scoperto relative ai c/c n. 5072, n. 5396, n. 6225 e n. 6297 e n. 6771 sono indeterminate e perciò nulle.
(…) È infondata la tesi della convenuta secondo la quale non può essere verificata la domanda inerente l’usura in difetto della produzione dei D.M. contenenti l’indicazione dei tassi soglia.
Infatti, la S.C. (Cass. n. 35102/2022) ha di recente espresso (…) il principio seguente di diritto: “In materia di usura bancaria, i decreti ministeriali, pubblicati in Gazzetta Ufficiale (…) essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratto, normativo (…) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio «iura novit curia» espresso nell’art. 113 c.p.c.”.
(…) In tema di usura, la discussione tra le parti si è principalmente incentrata sulla formula da utilizzare
(…) Non vi sono quindi disposizioni di legge che prevedano che la verifica del T.E.G. debba essere effettuata con la formula del T.E.G.M. ideata da Banca d’Italia sulla cui scorta agli intermediari devono elaborare i dati poi utilizzati per le rilevazioni.
L’utilizzo della formula del T.E.G.M. per la verifica del T.E.G., comporta un errato accertamento circa il rispetto delle soglie di usura laddove detta formula non sia aderente alla norma imperativa (art. 644, comma 4, c.p.) che stabilisce quando gli interessi sono usurari.
(…) Non è invece conforme alle norme suindicate ritenere che il T.E.G., nelle sue voci di costo, dipenda dalle indicazioni date dalla Banca d’Italia nelle sue Istruzioni per l’individuazione del T.E.G.M. e conseguentemente del tasso soglia.
(…) Pertanto ritiene questo giudice che la verifica del T.E.G. dei contratti di conto corrente debba essere necessariamente effettuata alla luce della norma imperativa di cui all’art. 644, comma 4, c.p., che valorizza a fini usura il costo globale del credito, rispetto alla quale è coerente la formula del T.A.E.G., come confermato dal recepimento della direttiva testé menzionata.
Non può essere utilizzata la formula BDI, per tutte le ragioni sopra riportate.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando (…): condanna la convenuta a pagare (…) la complessiva somma di euro 1.138.195,00, oltre interessi legali”.
Oggetto dell’articolo: Usura: disconosciuta formula Banca d’Italia



