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Corte di Cassazione, 04 Febbraio 2026, ordinanza n. 2290:
“Invero, dalla sentenza impugnata emerge che il tribunale accolse l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. della Clinica … s.p.a. sul presupposto che la ricorrente per ingiunzione Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., affermatasi cessionaria del credito già vantato, nei confronti della prima, da DEC s.p.a., non ne aveva provato l’esistenza e l’ammontare: dimostrazione considerata carente non valendo a ciò la sola fattura, di cui era mancata anche la prova della sua avvenuta registrazione nelle scritture contabili. 1.2.
Il gravame contro questa decisione fu promosso da Italfondiario s.p.a., quale mandataria di Siena NPL 2018 s.r.l., ma l’adita Corte di appello di Bari lo dichiarò inammissibile perché detta società non aveva documentato l’avvenuta sua successione nella posizione creditoria già azionata in primo grado da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
In sostanza, dunque, quella corte fece applicazione – del tutto correttamente – del consolidato principio di questa Corte secondo cui il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d’ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 cod. proc. civ. (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5478 del 2024, relativa proprio ad un’asserita cessione di crediti in blocco;
Cass. n. 24050 del 2019; Cass. n. 1943 del 2011; Cass. nn. 25344 e 15352 del 2010; Cass. nn. 22244 e 13685 del 2006).
1.3. È evidente, allora, che nessuna integrazione del contraddittorio, ex artt. 331 e 102 cod. proc. civ. si imponeva alla corte di appello, posto che una siffatta evenienza avrebbe dovuto avere, come suo presupposto necessario, l’avvenuta corretta instaurazione del contraddittorio almeno da parte (o nei confronti) di uno dei soggetti a tanto legittimati (o contro i quali doveva proporsi l’impugnazione): fattispecie, quest’ultima, insussistente nel caso concreto, dove, giova ripeterlo, ciò che la corte di appello ha ritenuto mancante è stata proprio la prova dell’avvenuta successione dell’appellante alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (agente in primo grado)».
- Il Collegio reputa affatto condivisibile tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che la ricorrente, dopo aver chiesto la decisione del proprio ricorso ex art. 380-bis cod. proc. civ, nemmeno ha ritenuto di dover depositare una memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. per confutare quelle conclusioni.
(…) Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024).
Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’infondatezza del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), la ricorrente suddetta, va condannata, nei confronti della costituitasi parte controricorrente (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova della cessione dei crediti in blocco – prova della titolarità dei crediti in blocco
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