Corte d’Appello di Milano e carte revolving, Carta revolving e Indeterminatezza del TAN, anatocismo carta revolving, tan non indicato in contratto, perizia econometrica carta revolving, commercialista esperto in contenzioso bancario
Corte d’Appello di Milano sentenza dell’11 febbraio 2026:
“Nel contratto di credito al consumo mediante apertura di credito utilizzabile con carta revolving, la clausola relativa al tasso annuo nominale è nulla quando, nel documento contrattuale sottoscritto dal cliente, il TAN sia indicato entro una mera forbice percentuale priva di criteri oggettivi e predeterminati per la sua successiva individuazione.
La successiva comunicazione delle condizioni economiche da parte dell’intermediario, non sottoscritta dal consumatore, non è idonea a colmare il vizio genetico della pattuizione, poiché la misura del tasso ultralegale deve risultare convenuta per iscritto sin dal perfezionamento del contratto, ai sensi degli artt. 1284 c.c., 117 e 124 TUB.
Ne consegue la nullità parziale della clausola determinativa degli interessi e l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla disciplina bancaria”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Carta revolving e Indeterminatezza del TAN
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