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Tribunale di Pescara, 28 aprile 2026:
“Infine, l’opponente lamenta la presenza nel contratto di mutuo di clausole vessatorie ex artt. 33-34 CDC e non sorrette da sottoscrizione specifica ex art. 1341 c.c, oltre che della clausola disciplinante un interesse di mora e la decadenza dal beneficio del termine;
tali clausole sono vessatorie solo se generano un significativo squilibrio ai danni del consumatore, come emerge nel caso di specie, ove la decadenza del termine anche per il solo mancato pagamento di una rata costituisce di certo una clausola di tipo vessatorio.
La giurisprudenza è peraltro giunta a ritenere che una clausola, come quella di specie, che subordina la facoltà dell’istituto di credito di richiedere il rimborso immediato di tutto l’importo dovuto al verificarsi della sola circostanza del mancato pagamento di un numero anche esiguo di rate da parte del cliente, perciò prescindendo da qualunque valutazione in ordine alla situazione patrimoniale del ricorrente, si inscrive nel novero delle clausole che l’art. 33 cod. cons. qualifica tra quelle in astratto idonee a determinare uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, salva la prova della ricorrenza di una specifica trattativa individuale (art. 34 cod. cons.) (cfr. Corte App. Genova, sent. n. 33/2026; Trib. Napoli, sent. n. 137/2026; Trib. Grosseto, sent. n. 555/2025; Trib. Napoli, sent. n. 1029/2025; nonché, nelle pronunce dell’Arbitrato Bancario Finanziario, v. Coll. di Bari, decisione n. 17325 del 2019).
(…) Ciò ritenuto, si evidenzia che la clausola in esame, anche se specificamente approvata per iscritto, non risulta essere stata oggetto di trattativa individuale, requisito necessario al fine di escludere la presunzione di vessatorietà della clausola ex art. 34 cod. cons.”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Vessatoria la clausola di decadenza dal beneficio del termine per inadempimento di poche rate
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