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Tribunale di Frosinone, 12 giugno 2026:
“tale regime finanziario ingloba, implicitamente ed in maniera poco chiara, una crescita esponenziale di interessi, tale crescita esponenziale degli interessi genera un costo occulto poiché non palesato nel contratto e nel piano di ammortamento “(cfr . CTU in atti)
Nella presente controversia, peraltro, rileva come il creditore opposto non abbia prodotto il piano di ammortamento, né viene indicato il regime finanziario adottato per elaborare piano di ammortamento relativo al finanziamento in oggetto (e nei precedenti finanziamenti estinti) e quindi senza specificare la metodologia di calcolo degli interessi in ragione del TAN indicato nel contratto.
Deriva come nei contratti in esame si profili, dunque, un elemento di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali, a termini dell’art.117 TUB.
Tale norma, infatti, dispone che – deve essere indicato nel contratto, oltre il tasso di interesse, ogni altro prezzo e condizione praticata -, consegue, pertanto, che il contratto deve indicare non solo il piano ammortamento (es. francese), ma anche il regime finanziario applicato (semplice o composto).
Ciò assume, invero, grande rilevanza atteso che, come è principio noto, il regime finanziario dell’interesse composto comporta che gli interessi maturati vengono inglobati al capitale e producono a loro volta interessi per i periodi successivi, mentre in regime di capitalizzazione semplice gli interessi maturati sono separati dal capitale e non producono ulteriori interessi.
Per quanto precede, in considerazione di quanto emerso anche dalla ricostruzione contabile operata dal CTU, in relazione all’ ulteriore quesito posto, il Consulente ha accertato che i calcoli dimostrano come matematicamente esista un innegabile effetto anatocistico con produzione di maggiori interessi occulti – non palesati, né dichiarati – stante anche assenza del piano ammortamento (cfr. elaborato peritale in atti).
Pertanto, anche sotto questo profilo, si configura un elemento di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali, in violazione del citato disposto dell’art. 117 TUB.
(…) Per le esposte motivazioni, correttamente il consulente, come da quesiti posti dal giudicante, ha operato una ricostruzione del piano di ammortamento con applicazione del regime interesse semplice al tasso BOT (tasso di cui all’art 117 TUB comma 7) ed ha accertato “un saldo finale a favore dell’opposto di complessivi euro 10.710, 44 per i finanziamenti esaminati (cfr ALLEGATO tabella e ctu pag 41).”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Capitalizzazione composta nel mutuo alla francese – Capitalizzazione composta e anatocismo
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