Tribunale di Salerno e mutuo alla francese, contratti bancari, Mutuo con capitalizzazione composta non pattuita, mancanza di un elemento tipizzante del contratto, regime di capitalizzazione composto non pattuito, perizia econometrica mutuo, anatocismo bancario, anatocismo e usura, commercialista esperto in contenzioso bancario, verifica del contratto bancario, consulenza tecnica di parte, mancata indicazione delle condizioni economiche, condizioni economiche peggiorative e più sfavorevoli, art. 117 TUB, ricalcolo in capitalizzazione semplice
Tribunale di Salerno, 26 maggio 2026:
“Di contro appare decisiva la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta, che secondo la prospettazione di parte attrice implica una maggiore onerosità del costo del denaro preso a prestito… in quanto la produzione di interessi su interessi costituisce, di per sé, un maggior costo al contrario di quanto accade nel regime di capitalizzazione semplice – che si assume “fisiologico” ai sensi dell’art. 821, comma 3, c.c.; gli interessi non producono a loro volta interessi e si sommano semplicemente (e) progressivamente al capitale iniziale o non vengono mai moltiplicati per sé stessi, al contrario di quanto accade ove vi sia la capitalizzazione “composta”.
Occorre considerare che, come stabilito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 2024, “La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, una ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).
”Dunque, laddove si accerti in concreto che sia stato applicato il sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi debitori – anche tramite consulenza tecnica d’ufficio contabile, laddove la contestazione sul punto della parte attrice sia sufficientemente specifica e suffragata da una consulenza tecnica di parte, come nel caso di specie (cfr. CTP allegata alla produzione di parte attrice) – costituendo esso un “altro prezzo” o “condizione praticata” che incide sul costo del contratto bancario di mutuo stipulato ai sensi dell’articolo 117, comma 4, T.U.B., la mancata indicazione o pattuizione espressa della modalità di capitalizzazione “composta” degli interessi determina quale conseguenza la nullità parziale del contratto bancario di cui all’articolo 117, comma 7, T.U.B., con operatività del meccanismo di eterointegrazione (artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.) consistente nella rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del saggio degli interessi passivi pattuiti in misura ultralegale con il rimedio sostitutivo.
(…) Ne consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la parte opponente condannata a pagare la minor somma di euro 3.591,70 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mutuo con capitalizzazione composta non pattuita
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