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Tribunale di Brindisi, sentenza n. 904 dell’11 giugno 2026:
“in risposta al quesito n.6, il CTU ha rilevato che la rata è stata determinata da con una funzione che prevede il montante ad interesse composto (sistema esponenziale) e, nel contratto, non risulta in alcun modo indicata la funzione matematica con la quale la rata doveva essere determinata.
Il piano di ammortamento rielaborato al tasso minimo dei BOT (all.5) è sostanzialmente un piano di ammortamento senza interessi il cui debito si estingue con il pagamento parziale della rata n.141 per euro 569,07.
(…) Il ctu ha concluso, affermando che la differenza a credito, in favore di…, ammonta a: euro 490.326,60 meno euro 469.816,00 = euro 20.510,60.
Deve, dunque, ritenersi che il contratto di mutuo violi l’art 117 comma 6 parte seconda TUB in ragione dell’applicazione di condizioni contrattuali effettive diverse e peggiorative per il cliente mutuato, specie con riguardo al Tan.
Invero, come noto, TAEG e TAN sono due elementi diversi, atteso che il TAEG – tasso annuo effettivo globale, detto anche ISC, ovvero indicatore sintetico di costo – esprime il costo effettivo di una operazione di finanziamento, che racchiude il TAN e gli oneri amministrativi.
Per contro, il TAN – tasso annuo nominale- è il tasso di interesse su base annua applicato al rapporto.
E se la mancata o inesatta indicazione del primo non determina alcuna nullità, perché essendo un mero indicatore sintetico del costo del finanziamento, non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni (cfr. Cass. 2023/n. 4597; Cass. 2021/n. 39169);
il TAN, invece, integra proprio il tasso che, ai sensi dell’art. 117, comma 4, TUB, deve essere pattuito per iscritto, requisito soddisfatto dalla sua determinazione numerica o, anche, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca (cfr. Cass. 2024/n. 16456).
Invero, in materia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 15130 del 29 maggio 2024, le quali — pur escludendo la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto — hanno espressamente fatto salva la diversa ipotesi della violazione della normativa di trasparenza ogniqualvolta l’applicazione “occulta” del regime composto determini una divaricazione tra il TAN dichiarato e il tasso annuo effettivo praticato, non resa esplicita in contratto.
Invero, la Suprema Corte, nel suo più autorevole consesso, non ha potuto fare a meno di osservare che l’applicazione di tale formula (non esplicitata tra le parti) può comportare una difformità tra il tasso annuo nominale (TAN) ed il tasso annuo effettivo (TAE) e tale difformità, laddove non esplicitata, comporta la violazione dell’art. 117 co. 4 TUB.
Ne discende, che ogni qual volta — come nel caso di specie — emerga una divergenza tra il tasso nominale contrattuale e il tasso effettivamente applicato, in assenza di una previsione contrattuale espressa del regime di capitalizzazione composta, si configura una violazione dell’art. 117 T.U.B. con conseguente attivazione del meccanismo di sostituzione legale del tasso convenzionale previsto dal comma 7 del medesimo articolo.
Acclarata la violazione, deve aderirsi alle conclusioni del consulente tecnico, il quale aveva predisposto un piano di ammortamento alternativo applicando il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali, variati di anno in anno:
meccanismo sostitutivo che la legge prevede proprio per i casi di nullità delle clausole sui tassi di interesse (v. Corte d’Appello di Bari del 18 luglio 2025, Tribunale di Salerno n. 1167 del 24 febbraio 2026, Tribunale di Padova, sentenza n. 605 del 14 aprile 2025, Tribunale di Vicenza, sentenza n. 170 del 3 febbraio 2022).
SINTESI DELL’ARTICOLO: TAN effettivo e capitalizzazione composta
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