Corte d’Appello di Torino e contratti bancari, mancata produzione dell’originale o di copia autentica del contratto di cessione, sospensione dell’esecuzione, contratto di finanziamento al consumo, perizia econometrica finanziamento al consumo, commercialista esperto in contenzioso bancario, consulente tecnico in materia bancaria Milano
Corte d’Appello di Torino, 16 giugno 2026:
“L’unico capo di condanna contro il quale è possibile la sospensiva è quello relativo alle spese, dal momento che la sospensione dell’esecuzione è possibile solo da parte del giudice dell’opposizione a precetto ex art. 615, 1° Co., c.p.c. 0 da parte del G.E. ex art. 624 c.p.c., non da parte del giudice del gravame contro la sentenza (di mero accertamento) che respinge l’opposizione.
Nondimeno, la valutazione del fumus dell’appello incide, di riflesso, sul capo di condanna alle spese.
2. “…ha contestato la titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio in capo a: come (asserita) cessionaria da E “del credito derivante da finanziamento al consumo n. 13.97.216-0 del 9.06 2008, poi accertato con decreto ingiuntivo n. 18.029/2014 del Tribunale di Milano a suo tempo ottenuto dalla finanziaria.
II contratto di cessione tra … alla pag. 56, rigo 50, reca il nominativo, tra i creditori ceduti, di … 1, mai tre numeri nelle tre colonne a sinistra del nominativo non appaiono leggibili nella copia informatica, anche con ingrandimento; non è, cioè, possibile stabilire con certezza se alcuno dei numeri in questione, accanto al nome di 1, corrisponda al numero di rapporto originario, (ossia al finanziamento n., già contratto con 2).
- La mancata produzione dell’originale o di copia autentica del contratto di cessione, da parte della presunta cessionaria, impedisce — ad una sommaria deliberazione quale è quella che si richiede in questa fase cautelare – di verificare se il trasferimento di un credito verso : nei confronti di (corrisponda proprio al credito per cui ora è processo, e non ad un altro e diverso credito di cui era debitrice verso L’appello, sotto il profilo della carenza di titolarità attiva del credito per cui è processo in capo alla società appellata, si rivela dunque assistito da un fumus di fondatezza, mentre gli elementi indiziari che confermerebbero la cessione, secondo la ricostruzione fornita dalla appellata, dovranno essere compiutamente apprezzati in sede di merito.
- La sola sussistenza del fumus dispensa dall’esame del profilo del periculum, essendo i due requisiti, nell’attuale formulazione dell’art, 283 c.p.c., tra loro alternativi”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancata produzione dell’originale o di copia autentica del contratto di cessione
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