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Tribunale di Potenza, 22 aprile 2026, sentenza n. 1133:
Ora, ai fini della risoluzione della presente controversia, ciò che rileva & la portata delle norme sulla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione di un’operazione di pagamento (artt. 24-28, del d.lgs. n. 11/2010).
In particolare, l’art. 24 del citato d.lgs., rubricato “Identificativi unici inesatti”, prevede che
“1. Se un ordine di pagamento ¢ eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario ¢/o il conto indicato dall’identificativo unico.
- Se l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore ¢ inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non c’è responsabile, ai sensi dell’articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento.
Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sfori ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento.
Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all’utilizzatore le spese sostenute per il recupero dei fond.
- Il prestatore di servizi di pagamento & responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore anche qualora quest’ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all’identificativo unico”.
Pertanto, se non altro con riguardo al prestatore dei servizi di pagamento dell’ordinante, sussiste esatto adempimento per il sol fatto che vi sia corrispondenza tra IBAN indicato dal debitore ed IBAN di destinazione.
Erano, invece, sorti dubbi circa l’esonero di responsabilità anche per ciò che concerne il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che non si avvedesse della discrepanza tra il titolare del conto a cui si riferiva I’IBAN e il soggetto di cui l’ordinante aveva indicato, in aggiunta, le generalità.
In questo caso, infatti, era stato evidenziato come l’intermediario avrebbe avuto diversi strumenti per avvedersi dell’errore.
(…) La diligenza, quindi, diventa il criterio per valutare la condotta tenuta dall’intermediario che ha avuto conoscenza dell’incongruità delle informazioni di pagamento.
Senonché, nel caso di specie e sotto tale ultimo aspetto, ad escludere anche solo in astratto un qualche profilo di responsabilità della banca è la circostanza, rimasta pacifica tra le parti, secondo la quale la “consapevolezza” circa l’anomalia dell’operazione da parte del Direttore …, veniva acquisita – e del resto prontamente manifestata al Direttore della filiale di … – solo nei primi di maggio, a distanza di svariati giorni da quando il conto era stato prosciugato.
Pertanto, é evidente – né l’attore ha dimostrato il contrario anche solo a livello assertivo – come qualsiasi tentativo di recupero sarebbe stato vano, risultando superflua ogni ulteriore indagine circa la tempestività del riscontro alla richiesta degli identificativi del…”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Corrispondenza IBAN e responsabilità della banca
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