Corte di Cassazione e contratti bancari, violazione del principio di sana e prudente gestione, effetti sul contratto di finanziamento, perizia econometrica mutuo Milano, commercialista esperto in contenzioso bancario, nullità del contratto bancario
Corte di Cassazione, 11 Giugno 2026, ordinanza n. 19264:
Sana e prudente gestione: cosa ha deciso la Cassazione:
“2.1. In disparte la qualificazione del contratto come mutuo di scopo (che non è esplicitata nell’art. 13, comma 1, lett. m, d.l. n. 23 del 2020, a differenza di quanto previsto per i mutui con garanzia SACE dall’art. 1, comma 2, lett. n e n-bis, del medesimo d.l.), non è corretta l’affermazione del Tribunale di Massa secondo cui alla violazione dell’art. 5 T.U.B. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) conseguirebbe la nullità del contratto di finanziamento, in quanto «contrario a norme imperative» (art. 1418 c.c.).
L’art. 5 T.U.B. pone, in termini generali, l’obbligo di «sana e prudente gestione» in capo ai «soggetti vigilati» dalle «autorità creditizie».
La mera violazione di tale obbligo integra, di per sé, un illecito suscettibile di determinare responsabilità a titolo di risarcimento danni, ma non la nullità del contratto, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare con riguardo a specifiche fattispecie (v., ad es., Cass. S.u. n. 33719/2022 e Cass. n. 7949/2023, sul superamento dei limiti di finanziabilità con mutuo fondiario; Cass. S.u. n. 8472/2022 e Cass. n. 7101/2025, sulla garanzia prestata da Confidi al di fuori dei casi consentiti).
La decisione: cosa cambia per imprese, curatori e creditori:
2.2. La nullità, tuttavia, sussiste, qualora alla violazione delle norme che impongono la sana e prudente gestione si associ la violazione di norme incriminatrici penali, quali sono quelle che sanzionano la bancarotta semplice (avere «compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento», oggi «liquidazione giudiziale», e avere «aggravato il dissesto» con «grave colpa») e l’indebita percezione di erogazioni pubbliche «mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute» (art. 316-ter c.p.)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Principio di sana e prudente gestione



