Tribunale di Pordenone e contratti bancari, Quesito CTU sul mutuo variabile, Omessa capitalizzazione composta e semplice, regime di capitalizzazione composto e regime di capitalizzazione semplice, anatocismo mutuo alla francese, trasparenza contrattuale, art. 117 T.U.B., nullità parziale, tasso sostitutivo, CTU contabile, commercialista esperto in contenzioso bancario, Mutuo a tasso variabile indeterminato, perizia econometrica mutuo
Tribunale di Pordenone, 24 luglio 2026:
(…) rilevato che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in tema di mutuo bancario a tasso variabile (o parzialmente variabile), la mancata indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) applicato per lo sviluppo del piano di ammortamento costituisce violazione dell’art. 117, comma 4, del Testo Unico Bancario, determinando la nullità parziale del contratto per difetto di trasparenza.
Tale omissione impedisce al cliente di conoscere con chiarezza ed esattezza l’effettiva onerosità dell’operazione di finanziamento, poiché il regime di capitalizzazione prescelto incide significativamente sul montante degli interessi da corrispondere, risultando essenziale per garantire la consapevolezza del contenuto economico del contratto e per consentire la comparazione tra le diverse offerte presenti sul mercato.
La violazione comporta l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, T.U.B., con ricalcolo del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice in assenza di esplicito accordo delle parti per il più gravoso regime composto;
ritenuto necessario dispone una CTU contabile (…).
A) verifichi se il rapporto di mutuo oggetto di causa è stato costruito in regime composto degli interessi.
Qualora il contratto sia declinato in regime composto degli interessi provveda il CTU al ricalcolo del rapporto oggetto di causa al netto della capitalizzazione composta degli interessi e quindi in regime semplice degli interessi alla data di risoluzione contrattuale;
B) verifichi se le condizioni economiche espresse nel contratto consentono di ricostruire un solo piano di ammortamento.
Qualora sia possibile ricostruire due o più piani di ammortamento ricalcoli il rapporto al tasso legale in regime semplice alla data di risoluzione contrattuale;
C) accerti, se alla data di risoluzione la mutuataria era creditrice o debitrice della banca”;
SINTESI DELL’ARTICOLO: Omessa capitalizzazione composta e semplice – Quesito CTU sul mutuo variabile
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