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  • Chi firma un assegno può rifiutare di pagarlo dicendo che il debito non esiste? (Corte d’Appello di Napoli, sent. n. 4631 del 15/06/2026)
17 Ottobre 2026

Chi firma un assegno può rifiutare di pagarlo dicendo che il debito non esiste? (Corte d’Appello di Napoli, sent. n. 4631 del 15/06/2026)

Studio Caliendo
martedì, 13 Ottobre 2026 / Published in News

Chi firma un assegno può rifiutare di pagarlo dicendo che il debito non esiste? (Corte d’Appello di Napoli, sent. n. 4631 del 15/06/2026)

Pagamento assegno bancario firmato

assegno bancario, promessa di pagamento, art. 1988 c.c., Pagamento assegno bancario firmato, onere della prova, decreto ingiuntivo, titolo di credito, perizia econometrica, commercialista esperto in contenzioso bancario

 

 

Corte d’Appello di Napoli, sezione VII, sentenza n. 4631 del 15 giugno 2026:

Cosa significa per te:

Se hai ricevuto un assegno, anche scaduto, hai una carta in più per farti pagare. Se invece ne hai firmato uno, non basta dire che non devi nulla: dovrai dimostrarlo tu.

L’assegno come promessa di pagamento:

Per la Corte, tra chi emette l’assegno e chi lo riceve, il titolo vale anche come promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 del codice civile. Ne deriva una presunzione: si ritiene che esista il rapporto che sta alla base del pagamento, fino a prova contraria.

Chi deve provare cosa:

Chi presenta l’assegno non deve dimostrare il rapporto sottostante. Basta esibire il titolo. In tal senso la Corte ha affermato che “il prenditore dell’assegno è tenuto esclusivamente all’esibizione del titolo”.

Spetta invece al debitore, se vuole resistere, provare che il rapporto non esiste, che è invalido oppure che si è estinto. Può anche dimostrare che il credito non è ancora esigibile.

Decreto ingiuntivo e prescrizione:

Il giudice ha ricordato che, quando si chiede un decreto ingiuntivo sulla base di un titolo di credito scaduto, è implicita anche l’azione sul rapporto sottostante. Per questo l’opposizione non può fondarsi soltanto sulla prescrizione dell’azione cartolare, cioè quella che nasce dal titolo come tale. L’opponente deve fornire la prova contraria alla presunzione.

Chi non ne beneficia:

La regola ha un limite. Chi si trova ad avere in mano un assegno senza essere il prenditore né un giratario non può pretendere il pagamento solo perché lo possiede. Deve dimostrare il rapporto da cui nasce il credito. Il semplice possesso, infatti, non dice se il titolo sia arrivato in modo regolare.

Decisione:

La Corte ha applicato questi principi e ha riconosciuto una tutela maggiore a chi è creditore in base all’assegno, con inversione dell’onere della prova a carico del debitore.

Il commento dello Studio:

Se sei debitore, prima di firmare o contestare un assegno conserva contratti, fatture e comunicazioni che documentano il rapporto. Se sei creditore, custodisci con cura il titolo originale e verifica che risulti a te intestato. Ogni posizione va valutata sui documenti reali.

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Pagamento assegno bancario firmato

 

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