Corte di Cassazione e assicurazione, risarcimento del danno e interessi di mora, interessi di mora e indennizzo assicurativo, interessi moratori, assicurazioni, commercialista esperto in contenzioso bancario
Corte di Cassazione, ordinanza n. 14298 del 09 aprile 2026:
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“È, d’altronde, fermo principio quello per cui solo la domanda di risarcimento del danno, che riguarda un debito di valore, può ritenersi comprensiva anche di quella per interessi, che, in caso di ritardo, non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all’epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria (cfr. Sez. U, sentenza n. 8520 del 5/04/2007; da ultimo, Cass. n. 6351/25); cionondimeno, anche in tal caso occorre una pronuncia espressa.
Orbene la richiesta di “risarcimento del danno” (o meglio di rimborso dei danni richiesti dai danneggiati) non può ritenersi contenere anche gli interessi di mora per l’assunto ritardo nel pagamento dell’indennizzo all’assicurato, posto che l’obbligo di indennizzo costituisce debito di valuta (cfr. in generale Cass. n. 11237/25).
In ogni caso, deve rilevarsi come la pronuncia richiamata dal ricorrente, in base alla quale, in caso di obbligo restitutorio, non occorre per gli interessi né la domanda né un’espressa pronuncia, si riferisce ad un caso del tutto differente dal presente, riguardante cioè l’obbligo di restituzione di somme versate a seguito di una sentenza poi riformata, e le conclusioni in ordine alla mancata necessità di domanda e di pronuncia espressa conseguono al disposto di cui all’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 34011/21).
Nella specie, come premesso, la sentenza non statuiva alcunché in ordine agli interessi e tanto meno in misura eccedente la somma specificamente indicata nel dispositivo a titolo di massimale, né la Axa era stata condannata a restituire alcunché, ma semmai era stata dichiarata tenuta a versare una somma in base ad un contratto di assicurazione.
A diverse conclusioni può giungersi con riguardo agli interessi che maturano a partire dalla pronuncia e fino al saldo, che costituiscono effetto della condanna e pertanto non richiedono alcuna espressa statuizione, ma la questione non riguarda la presente controversia, visto che col primo precetto (notificato il 7 luglio 2017) sono stati richiesti solo gli interessi assuntamente maturati fino alla pronuncia del 20 aprile 2017, ed il pagamento del capitale avvenne il 17 luglio 2017 (cfr. sentenza impugnata).
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1.4. Sotto il secondo profilo di censura (ricomprensione della condanna al pagamento degli interessi nella statuizione sugli “accessori”), non può certo ritenersi che il titolo, nella parte in cui condanna al pagamento degli accessori alle spese, abbia inteso ivi comprendere gli interessi di mora di cui si tratta, a tacer d’altro dovendosi osservare che il capo era inerente alle spese di lite e quindi gli accessori non potevano che essere, appunto, quelli inerenti alle stesse”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Interessi di mora inclusi nel risarcimento del danno – interessi di mora e indennizzo assicurativo
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