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ABF, Collegio di Coordinamento, 04 giugno 2026, decisione n. 5106:
“In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio enuncia i seguenti principi di diritto:
– “In tema di buoni postali fruttiferi, la cui disciplina normativa concernente il regime giuridico ad essi concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna, al momento della sottoscrizione dei buoni ovvero successivamente, e fino al compimento del termine finale di prescrizione del diritto al loro rimborso, del Foglio Informativo Analitico di cui agli artt. 3 del D.M. 19 dicembre 2000 e 6 del D.M. 6 ottobre 2004, non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio in favore del sottoscrittore il quale lamenti che l’intervenuta prescrizione e, dunque, l’estinzione del suo diritto di credito al rimborso sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dall’omissione di tale consegna”.
– “Per tutte le serie di buoni postali fruttiferi il cui decreto istitutivo preveda che la loro liquidazione possa avvenire, in linea capitale e interessi, al termine “dell’ennesimo” anno successivo a quello di emissione, il termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari comincia a decorrere dalla data di scadenza del buono, sulla base della relativa durata, e non già dal 1° giorno dell’anno solare successivo a quello in cui tale scadenza è intervenuta”.
Venendo, quindi, alla valutazione del caso di specie, si ritiene di potere applicare anche alla serie AA3, oggetto della controversia in esame, il principio di diritto dettato da questo Collegio e, di conseguenza, affermare che, essendo stato il titolo emesso in data 4 gennaio 2002, la data di scadenza deve essere individuata nel 4 gennaio 2009 e la prescrizione è maturata in data 4 gennaio 2019.
La domanda principale, volta ad ottenere il rimborso dei titoli in sorte capitale, oltre agli interessi convenzionalmente pattuiti, deve essere, dunque, respinta, attesa l’estinzione del relativo diritto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prescrizione e consegna del Foglio Informativo
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