Arbitro per le Controversie Finanziarie, Contestazione profilatura, profilatura investimenti, risarcimento del danno per errata profilatura
Arbitro per le Controversie Finanziarie, 20 febbraio 2025 decisione n. 7869:
“(…) viene in rilievo il consolidato principio di quest’Arbitro, secondo cui “con la sottoscrizione del questionario il cliente assume la paternità delle dichiarazioni ivi contenute e, in forza del principio di autoresponsabilità, non può che ritenersi ad esse vincolato; non è pertanto sufficiente al ricorrente per porle nel nulla allegare genericamente che l’intermediario le abbia autonomamente predisposte, in quanto, proprio in ossequio al richiamato principio di autoresponsabilità, il cliente ha l’obbligo di rendersi conto di ciò che sottoscrive e non deve accettare supinamente eventuali comportamenti non corretti dell’intermediario e soprattutto deve operare quale parte attiva del processo d’investimento (…).
Nello stesso tempo, tuttavia, non può non essere rilevato che il Resistente si è limitato ad affermare l’adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo dell’investitore, senza tuttavia produrre documentazione a supporto di tale allegazione, volta a comprovare l’effettivo svolgimento della valutazione di adeguatezza.
- Accertata, per quanto e nei termini sopra esposti, la responsabilità dell’Intermediario, il danno risarcibile da riconoscere a favore del Ricorrente va quantificato in complessivi € 25.120,83 (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Contestazione profilatura
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