Corte di Giustizia dell’Unione Europea e cessione di crediti in blocco, Antiriciclaggio e cessione dei crediti bancari, antiriciclaggio, cessione crediti bancari, crediti deteriorati, direttiva 2021/2167/UE, commercialista specializzato in contezioso bancario, perizia econometrica mutuo
CGUE, 11 giugno 2026, sentenza C-65/25:
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
La direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, in particolare il suo articolo 10, e la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, devono essere interpretate nel senso che:
esse non si applicano a una normativa nazionale in materia di cessioni in blocco di crediti deteriorati che, per quanto riguarda il periodo anteriore alla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2021/2167, non prevedeva che siffatti contratti dovessero avere forma scritta e dalla quale derivava che le persone fisiche o giuridiche, la cui attività consisteva nel procedere a siffatte cessioni di crediti, non fossero soggette a vigilanza prudenziale da parte dell’autorità nazionale competente in materia di lotta al riciclaggio”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Antiriciclaggio e cessione dei crediti bancari
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