Contratti bancari – Mutuo – Art. 38 T.U.B. – Mutuo e violazione del limite di finanziabilità – superamento del limite di finanziabilità 80% – nullità – perizia econometrica
Per la Corte di Cassazione, ordinanza n. 16776 del 14 Giugno 2021, il limite di finanziabilità fissato dall’art. 38 T.U.B. costituisce un elemento essenziale del contratto, il cui mancato rispetto determina la nullità dell’accordo.
“(…) la delibera del CICR 22.4.1995 determinativa dell’ammontare massimo dei finanziamenti in rapporto al valore dei beni ipotecati (quale fissata nell’80%) inerisce ad un limite che non rientra nelle ipotesi indeterminate di cui all’art.117 co.8 TUB esulando dal perimetro dei poteri conformativi della Banca d’Italia”;
“(…) questa Corte, con la pronuncia n. 17352 del 2017, seguita da altre conformi (Cass. 19016/2017, 13286/2018, 24138/2018, 17439/2019, 31057/2019, 1193/2020), ha affermato il principio per cui, avendo riguardo al mutuo fondiario, il limite di finanziabilità fissato, dall’art. 38, co. 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto e il suo mancato rispetto ne determina la nullità (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti) e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l’attività di impresa;”
“(…) la previsione legale dei limiti di finanziabilità – per quanto non ascrivibile a un contenuto tipico predeterminato dall’autorità creditizia – si inserisce infatti «in ogni caso tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa dirsi fondiario»; invero, si è precisato, il fine della disposizione, ancorché essa permetta di non ricondurre la fattispecie alla nullità testuale dell’art.117 co.8 TUB, corrisponde proprio alla necessità di disciplina analitica secondo obiettivi economici che il legislatore si è dato, accordando all’istituto erogante molteplici tutele sul versante del rapido consolidamento dell’ipoteca (art.39 TUB) e del privilegio processuale esecutivo (art.41 TUB), giustificando la compatibilità costituzionale (Corte cost. n.175 del 2004) di un regime di favor che ha effettivamente contropartita di sistema nell’intento di mobilizzare la proprietà immobiliare ed altresì, eventualmente, di ricorrere a tale strumento per finanziare l’imprenditore anche in crisi”;
“(…) così che «la nullità ha come conseguenza l’incapacità del contratto di produrre il proprio effetto, compresa la costituzione di un’ipoteca valida»”;



