Corte di Cassazione e contratti bancari, onere esistenza del contratto, perizia econometrica conto corrente, commercialista esperto in contenzioso bancario, anatocismo e usura bancaria, onere della prova conto corrente, prova della consegna del contratto, richiesta documenti art. 119 TUB
Corte di Cassazione, ordinanza n. 1755 del 26/01/2026:
“Affermano che il correntista, invero, ha dedotto la mancanza del contratto precisando di non ricordare di aver firmato alcun contratto e che tale rappresentazione sia unicamente da intendere come dichiarazione negativa in tal senso ovvero che detto documento non esiste, e sostengono di non aver avanzato richiesta di produzione documentale ex art. 119 TUB proprio per il fatto di aver eccepito l’inesistenza del contratto.
I ricorrenti affermano che, per converso, avendo sostenuto l’esistenza del contratto, avrebbe dovuto produrlo in giudizio e che dunque l’onere della prova incombeva su di esso.
Osservano, inoltre, che, ai fini della ricostruzione del rapporto, può anche essere sufficiente la produzione parziale degli estratti conto, ammettendo la giurisprudenza che, qualora il cliente limiti l’adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell’intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente con altri mezzi, tra cui la consulenza contabile.
Il motivo è inammissibile.
La Corte d’Appello rileva (pag. 3, 4, 5 della sentenza) che con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado il correntista ha allegato di “non ricordare di avere mai sottoscritto alcun contratto, né tantomeno di averne ricevuto le relative copie”, e ciò anche con riguardo alle modifiche intervenute in corso di rapporto.
La Corte osserva che dunque non si tratta di una netta affermazione di inesistenza di apposito testo negoziale (riferito comunque all’anno 2001, come decorrenza del rapporto evincibile dagli estratti conto e come pure affermato nell’atto di citazione), ma di una mera deduzione, alla quale si è contrapposta quella contraria della Banca.
Aggiunge, la Corte, che è ancora lo stesso correntista, con le conclusioni rassegnate in atto di appello, ad ammettere come possibile l’esistenza del contratto (inteso come testo scritto) laddove invoca “la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero, nell’ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente da parte della convenuta, perché inserite nel contratto di conto corrente ordinario intercorso fra le parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici e indeterminati”.
E ulteriormente osserva che, trattandosi, poi, di rapporto negoziale avviato nel 2001 nella piena vigenza della disciplina del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/93), che prescrive la consegna al correntista di copia del testo negoziale, deve presumersi, in difetto di diversa allegazione (come detto, il correntista ha riferito soltanto di non ricordare la sottoscrizione di apposito documento), appunto avvenuta la detta consegna di copia.
La Corte d’Appello, dunque, in base a questi vari elementi, ha interpretato la domanda dell’attore nel senso che questo non ha escluso l’esistenza del testo contrattuale e non ha dedotto la nullità totale del contratto per assenza di forma scritta.
E, a seguito di tale interpretazione, la Corte ha ritenuto incombere sul correntista, che agisce per l’accertamento negativo del credito e ripetizione dell’indebito, l’onere di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e a provare la nullità delle clausole negoziali.
Il motivo di ricorso (diretto a contestare tale interpretazione delle domande e difese dell’attore) è, allora inammissibile, perché è riservata a giudice del merito l’interpretazione della domanda (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Onere esistenza del contratto
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