Corte di Cassazione – contratti bancari – conti correnti – Commissione di massimo scoperto e TEG/usura – usura – TEG – tasso soglia – cms – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conto corrente – analisi su conto corrente
La Corte di Cassazione, 14 dicembre 2021, n. 39898, riafferma che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito (ex art. 644, comma 4, c.p.).
Nella specie, la Corte d’Appello, “nel verificare (…) se fosse stato superato il tasso soglia, ha preso in considerazione un “non meglio precisato” «tasso di interesse debitore effettivo annuo».
Tale tasso (…) risulta dallo stesso testo contrattuale e non appare affatto coincidente col tasso effettivo globale (TEG): e cioè col tasso che indica il costo complessivo dell’operazione, comprensivo delle richiamate commissioni, remunerazioni e spese che assumono importanza nel quadro della «determinazione del tasso di interesse usurario», di cui all’art. 644, comma 4, c.p.
Non vale opporre che, ai fini del calcolo del TEG, commissioni, remunerazioni e spese vadano aggiunte al tasso nominale (e cioè al tasso d’interesse, in percentuale e su base annua, dell’interesse preteso per l’operazione di finanziamento consistente nell’affidamento), e non al detto «tasso di interesse debitore effettivo annuo», come, invece, sembrerebbe pretendere la società istante.
Quel che rileva, infatti, è l’errore in cui è incorsa la Corte di merito nell’individuazione del TEG, consistito nel mancato apprezzamento delle commissioni, remunerazioni e spese che incidono sul costo complessivo dell’operazione.
(…) con riguardo alla commissione di massimo scoperto, la verifica dell’usura imponeva non già di includere la stessa nel tasso effettivo globale, quanto di effettuare la separata comparazione del TEG e della commissione stessa, eventualmente applicata, rispettivamente con il «tasso soglia» e con la «commissione di massimo scoperto soglia», secondo l’insegnamento di Cass. Sez. U. 20 giugno 2018 n. 16303”.



