Giudice di Pace di Oristano – buoni fruttiferi postali prescritti – foglio informativo – prescrizione – rimborso buoni fruttiferi – poste italiane – perizia su buoni fruttiferi
Il Giudice di Pace Oristano, con sentenza del 09 aprile 2024, ha condannato Poste Italiane al risarcimento dei danni per il mancato rimborso di un Buono Fruttifero prescritto, per violazione degli obblighi di informazione e trasparenza, danni liquidati in misura pari al capitale investito.
“l’art. 1 comma 3 del Decreto del Ministero delle Finanze del 06.10.2004 stabilisce che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. definisce le condizioni di emissione e le caratteristiche dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale nel rispetto dei criteri recati dalla prima parte del citato decreto. In particolare, l’art. 6 del decreto prevede che per il collocamento di buoni postali fruttiferi, Poste Italiane S.p.A. mette a disposizione dei clienti dei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull’emittente, sui rischi tipici dell’operazione, sulle caratteristiche economiche dell’investimento e sulle principali clausole contrattuali e che per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito.
(…) l’art. 8 del D.M. del 19.12.2000 stabilisce (…) che i diritti derivanti dai buoni fruttiferi postali si prescrivono nel termine di 10 anni dalla scadenza e l’art. 3 prevede che «per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento”; l’art. 6 stabilisce, poi l’obbligo in capo a P.I. S.p.a. di esporre al pubblico le condizioni pratiche rinviando al foglio informativo che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto.
(…) detto corredo informativo è a contenuto predeterminato ed è posto a garanzia della trasparenza dell’attività dell’intermediario nonché a tutela della consapevole volontà del risparmiatore, il quale deve essere messo nelle condizioni di comprendere correttamente – e ciò a prescindere dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in analoghi investimenti – quali siano le caratteristiche del buono acquistato, tra cui la sua scadenza.
(…) in questa prospettiva che non ha rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base ad una serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l’informazione necessaria.
(…) la prescrizione dell’obbligo informativo assolve alla funzione di dotare il cliente della conoscenza precisa del prodotto acquistato presso un ente sul quale grava il carico d’informazione, con la conseguenza che la violazione di tale regola, latu sensu cautelare, comporta in via presuntiva l’esistenza di un nesso di causalità tra l’omissione e la perdita subita per inutile decorso del termine di scadenza del buono.
(…) pagamento in favore dei ricorrenti di € 1.000,00, oltre maggiorazioni come previste dal titolo e oltre interessi sulla somma anno per anno rivalutati a decorrere dalla scadenza del buono sino al saldo”.



