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Corte di Appello di Lecce, 21 ottobre 2024:
“Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il rigetto della domanda di ripetizione di indebito proposta dai coniugi S., nel giudizio definito con la sentenza n. (…), non esclude l’effetto interruttivo della prescrizione del credito, riconosciuto in loro favore, verificatosi nella fattispecie in conseguenza dell’accoglimento della domanda di accertamento del credito nei confronti di F. spa.
Con tale domanda, infatti, i coniugi S. hanno chiaramente inteso ottenere il riconoscimento del proprio diritto di credito, quale saldo positivo del relativo rapporto di c/c, al fine di ottenerne il pagamento, peraltro espressamente richiesto con la contestuale domanda di ripetizione di indebito, quest’ultima proposta erroneamente nei confronti di altro soggetto non legittimato (come statuito sempre con la citata sentenza).
Anche la sola domanda di accertamento vale ad interrompere la prescrizione, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il relativo giudizio, introducendo un giudizio di cognizione diretto indubbiamente ad ottenere una tutela giudiziaria del proprio diritto (Cass. n. 21799 /2021; Cass. n. 13302/2012; Cass. n. 23813/2012)”.



