Tribunale di Brindisi e contratti bancari, effetto della capitalizzazione composta inclusa nel TEG usura, usura e capitalizzazione semplice, banche e usura, anatocismo incluso nel TEG, capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta, Differenziale di costo tra i due regimi di capitalizzazione inclusi nella verifica dell’usura, anatocismo bancario, indeterminatezza del tasso variabile Euribor, superamento del tasso soglia usura, coefficiente base 360 o 365, mancata indicazione dell’euribor, nullità dell’euribor, perizia econometrica mutuo a tasso variabile, perizia econometrica mutuo barclays
Tribunale di Brindisi, sentenza del 16 ottobre 2025:
(…) Invero, la prescrizione inerente al criterio di calcolo del parametro EURIBOR non è specificata in contratto e, dunque, non si comprende se esso sia stato rilevato su base “360” o “365”, seconda del numero di giorni presi in considerazione per il calcolo.
Perciò, sulla scorta dell’accertamento peritale espletato, il parametro indicato non presenta il carattere di oggettiva determinabilità necessaria.
(…) Tuttavia, alla luce di un secondo prospetto, comprensivo, anch’esso, degli oneri a carico dei mutuatari in caso di inadempimento, ma con calcolo del T.A.E.G. parametrato al regime finanziario della capitalizzazione semplice (con conseguente ulteriore minore esposizione debitoria per €.53.917,78), il T.A.E.G. sugli interessi corrispettivi risulta pari al 5,22%, «tenendo conto anche degli oneri aggiuntivi relativi alle spese di intermediazione e della ipotetica assicurazione e tenendo conto, altresì, del maggiore esborso dovuto al differenziale fra gli interessi corrispettivi derivante dalla applicazione della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice».
Ebbene, in ragione delle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. – che sono esenti da vizi evidenti quanto a procedimenti e a criteri applicativi – può ritenersi accertata l’usurarietà del T.A.E.G. sulla scorta del regime finanziario della capitalizzazione semplice, comprensiva anche del maggior esborso derivante dal regime applicato (…)
Il T.A.E.G. così determinato, pari al 5,22% – soglia comprensiva degli oneri e delle commissioni connesse all’erogazione -, non è rispettoso del citato tasso soglia con riferimento agli «interessi corrispettivi» pattuiti alla stipula del contratto.
(…) Ne discende, pertanto, che, in caso di applicazione corretta di tale metodo di composizione delle rate – tale, cioè, da escludere profili di illegittimità -, non è rinvenibile alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è, dunque, alcuna applicazione di interessi anatocistici, non verificandosi alcun addebito di interessi sugli interessi già maturati.
Poiché l’anatocismo sussiste solo quando gli interessi costituiscono la base di calcolo per la produzione di ulteriori interessi, l’ammortamento alla francese non ha, in definitiva, alcuna rilevanza ai fini dell’applicazione della disciplina antiusura.
Deve solo verificarsi se le rate pagate o richieste al mutuatario siano state quantificate nel rispetto di detto criterio.
(…) Orbene, è evidente che il ritenere che i piani di ammortamento siano immediatamente comprensibili sotto il profilo del loro contenuto tecnico, specie da parte del mero consumatore, costituirebbe un’affermazione “ardita” e ciò potrebbe dare la stura a un approfondimento della riflessione giuridica in sede sovranazionale.
Ciò, soprattutto ove si consideri che, nel caso di specie, nel contratto di mutuo stipulato da un consumatore, il C.T.U. ha ravvisato l’oggettiva indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di interesse corrispettivo, in quanto «non […] contrattualmente specificato con riguardo al criterio di calcolo del parametro EURIBOR.
In secondo luogo, «non si evince in nessun modo quale sia stato il regime finanziario applicato (algoritmo di calcolo) per il calcolo delle rate e la conseguente costruzione del piano di ammortamento, quanto meno nella parte della sorta capitale delle rate, regime che, pertanto, non risulta essere stato oggetto di pattuizione contrattuale» (pp. 12-13 elaborato del 13 dicembre 2023). In conclusione, si ravvisa la violazione degli artt. 1283 e 1284 с.c., nonché degli artt. 1346 e 1418 comma 2 c.c., nonché, infine, dell’art. 117 comma 4 T.U.B.
(…) Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
accoglie, nei limiti della parte motiva, la domanda e, per l’effetto, dichiara la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario …, ridetermina la pretesa esigibile dalla Banca, nella minore somma di € 14.971,93”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Capitalizzazione composta inclusa nella verifica dell’usura
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