Tribunale di Cagliari e contratti bancari, Prova della qualità di consumatore, perizia econometrica mutuo, perizia opposizione fideiussore, professionista esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario, deroga art. 1957 c.c., Garante, vessatorietà della clausola
Tribunale di Cagliari, 24 ottobre 2025, sentenza n. 1667:
“Calando i suddetti principi di diritto al caso che ci occupa, deve rilevarsi innanzitutto che la veste assunta dall’opponente è chiaramente quella di fideiussore, a nulla rilevando la circostanza – evidenziata dall’opposta – che la stessa sia indicata nella prima pagina del contratto come “coobbligata”.
A conferma di ciò è sufficiente richiamare il contenuto dell’art. 12 del contratto, ove si precisa esplicitamente che “con la sottoscrizione della presente richiesta, il terzo garante dichiara di costituirsi fidejussore del cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal contratto […] il fideiussore dispensala banca dall’agire verso il cliente inadempiente nei termini di cui all’art. 1957 с.с.”.
Del resto, l’inserimento di una deroga all’1957 c.c. può trovare ragionevole spiegazione solo se la si ricollega a siffatto rapporto di garanzia.
Tanto chiarito, esaminando nel dettaglio la clausola in questione, occorre osservare che effettivamente la deroga deriva da una clausola vessatoria, vietata dall’art. 33, lett. T) del Codice, che prevede la presunzione di vessatorietà delle clausole che hanno effetto di sancire a carico di consumatore decadenze, limitazioni a facoltà di eccepire eccezioni.
Ciò in quanto la deroga del termine di sei mesi successivo alla scadenza dell’obbligazione principale previsto all’art. 1957 c.c. comporta un prolungamento del tempo in cui la banca poteva agire non solo verso l’obbligato principale, ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell’obbligato principale, il quale rimane anch’esso obbligato verso la garantita: siffatta clausola si appalesa allora senz’altro deponente per l’assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore.
Invero la dispensa della Banca dall’onere di agire, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 limita la facoltà di opporre eccezioni nel senso indicato dall’art. 33 comma 2, lett. t) cit., non avendo più ragion d’essere la distinzione tra limitazioni sostanziali e processuali nel diverso quadro normativo e giurisprudenziale della direttiva n. 93/13, (cfr. Corte di Giustizia UE 26.2.2015, c-143/13, Matei, punto 54; id., 23.4.2015, c-96/14, Van Hove, punto 33).
Oltre a presumersi vessatoria, la clausola in questione non prevede un apprezzabile vantaggio a favore del fideiussore, tale da compensare e/o bilanciare la perdita o l’aggravamento dell’eccezione di decadenza.
In questo quadro, il professionista avrebbe dovuto dimostrare che le clausole unilateralmente predisposte siano state oggetto di trattativa individuale ex art. 34, quinto comma, Codice del Consumo.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova della qualità di consumatore
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