Tribunale di Cuneo e contratti bancari, Documentazione bancaria e 119 TUB, conservazione banca documentazione, art. 119 tub e documentazione, diritto alla consegna prescrizione di dieci anni, anatocismo bancario, esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo, indeterminatezza piano di ammortamento alla francese, indeterminatezza tasso variabile Euribor, anatocismo su piano di ammortamento alla francese
Tribunale di Cuneo, sentenza n.115 del 14 febbraio 2025:
“Infatti, non esiste alcuna norma di legge che sancisce il diritto dei clienti delle banche di ottenere la consegna di copia dei contratti senza limiti di tempo, come afferma il convenuto, posto che le uniche disposizioni (artt. 117 e 119 TUB) che si occupano della consegna della documentazione bancaria, inclusi i contratti, lungi dal prevedere una simile estensione temporale del diritto alla consegna dei clienti nei confronti delle banche, lo circoscrivono invece nel tempo.
Così, l’art. 117 TUB prevede il diritto del cliente ad ottenere copia del contratto, ma solo con riferimento al momento della sua stipulazione.
L’art. 119 TUB prevede poi, come noto, il diritto dei clienti di ottenere copia della documentazione bancaria, anche se già in precedenza ricevuta, ma solo nel limite di dieci anni dalla data di formazione della documentazione richiesta.
In presenza di questi dati testuali, non si può sostenere che esista un diritto di consegna del contratto “senza alcun limite temporale”.
Né un tale diritto, in deroga alle espresse previsioni di legge sopra citate, può fondarsi sic et simpliciter sui principi generali di buona fede e correttezza nell’esecuzione dei contratti ex artt. 1175, 1374, e 1375 c.c., atteso che quei principi operano quale fonte sussidiaria di ulteriori obblighi/diritti rispetto a quelli previsti dalla legge e dal contratto, non solo in favore e/o a carico di entrambe le parti a seconda delle peculiari circostanze del caso (e, sotto questo profilo, nulla allega il convenuto circa l’eventuale mancata consegna del contratto ultradecennale o circa il suo successivo smarrimento/perimento, che dovrebbe giustificarne una nuova consegna da parte della Banca secondo buona fede, nonostante si tratti di rapporto chiuso da oltre un anno), ma anche a condizione che il contratto o la legge non prevedano diversamente.
Quindi, anche la domanda del convenuto di consegna del contratto de quo è infondata, stante l’inesistenza del diritto azionato per decorso del termine decennale previsto dall’art. 119, comma 4, TUB, risalendo tale contratto ad oltre 10 anni prima della richiesta ex art. 119 TUB inviata dal medesimo.
Sulla base di tali considerazioni, l’opposizione proposta dev’essere pertanto accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Infatti, in ordine alla domanda del convenuto avente ad oggetto la consegna degli estratti conto della carta revolving omissis del periodo luglio 2013/ottobre 2022, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, mentre le ulteriori domande proposte dal medesimo devono essere respinte”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Documentazione bancaria e 119 TUB
Articoli correlati:
Tribunale di Brindisi: Diritto del consumatore di ricevere copia documentazione bancaria
Corte di Cassazione: Obbligo di consegna documentazione bancaria



