Tribunale di Lagonegro e contratti bancari, Costo occulto della capitalizzazione composta, discrasia del TAEG, non corrispondenza tra il TAEG dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato, perizia econometrica finanziamenti, commercialista esperto in contenzioso bancario, indeterminatezza del tasso di interesse, anatocismo mutuo alla francese, regime di capitalizzazione semplice e regime di capitalizzazione composta, interessi composti, costi inclusi nel TAEG, indeterminatezza ammortamento alla francese, anatocismo bancario
Tribunale di Lagonegro, 26 maggio 2026:
“Orbene, dall’elaborato peritale è riscontrabile la non corrispondenza tra il TAEG dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato.
Inoltre, dall’insieme dei dati acquisiti al giudizio, si ricava che la documentazione contabile non esplica chiaramente che il piano di ammortamento sia costruito secondo il regime composto.
Inoltre, il tasso applicato, come già sopra sottolineato, risulta superiore a quello nominalmente indicato, così che il regime finanziario incide sul monte interessi e, quindi, sulla determinatezza e/o determinabilità del tasso di interesse (ex multis, Trib. Potenza, 21/11/2025, n. 2306).
Inoltre, anche da ultimo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr., Sez. VII, Sent., 23/04/2026, n. 744/24) ha specificato che, come risulta già da altre decisioni della stessa Corte, al fine di garantire una tutela dei consumatori estesa, il legislatore dell’Unione adotta, all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48, una definizione ampia della nozione di “costo totale del credito per il consumatore” come riferita a tutti i costi, compresi gli interessi, le imposte e tutti gli altri tipi di spese che il consumatore è tenuto a pagare per il contratto di credito e che sono noti al mutuante, ad eccezione delle spese notarili (…).
Pertanto, anche secondo i principi e le decisioni sopra richiamate, l’applicazione del dato contrattuale e di interessi in modo difforme rispetto a quanto pattuito ha comportato, come evidenziato dalla consulenza tecnica d’ufficio, un maggior costo del finanziamento non trasparente per il soggetto finanziato.
Ne consegue l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 117, co. 6 e 7 del T.U.B. in virtù della quale sono nulle, e pertanto si considerano non apposte, le clausole contrattuali che prevedono “tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” e, ove tale nullità dovesse essere accertata, deve essere applicato “il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione” (art. 117, c. 7, TUB)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Costo occulto della capitalizzazione composta
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