Tribunale di Lecce e Contratti bancari, Assunzione di garanzia fideiussoria extracambiaria, revoca del decreto ingiuntivo, perizia opposizione a decreto ingiuntivo e messa all’asta, assegno bancario, legittimazione passava avallante, prova della garanzia creditoria, obbligazione fideiussoria, ex art. 1937 c.c., esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo Milano, anatocismo bancario, verifica contratti bancari, verifica anomalie bancarie
Tribunale di Lecce, 22 luglio 2025, sentenza n. 2301:
“L’opponente eccepiva la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo per violazione dell’art. 1937 cod. civ., indeterminatezza e carenza di prova scritta del credito azionato nonché per violaz1one dell’art 4.4 del D.M. inerente il divieto di assunzione di doppia garanzia
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
(…) Nel caso in esame non é stata fornita la prova dell’esistenza di una garanzia creditoria nei confronti dell’avallante in quanto non é stata provata l’esistenza di un atto attraverso il quale l’avallante medesimo abbia manifestato in modo oggettivo ed inequivocabile la volontà di prestare garanzia.
Invero non é stata allegata da parte opposta sul piano assertivo, né risulta prodotta in causa l’assunzione di garanzia fideiussoria extracambiaria ex art. 1937 cod. civ., da parte dell’opponente in relazione al prestito sottostante il titolo cambiario, sicché é da considerarsi precluso l’esercizio dell’azione causale nei confronti del medesimo.
Per quanto sopra argomentato, si deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva di (…) e pertanto accogliere l’opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo (…).
Le spese processuali seguono la soccombenza, da rifondersi in favore dell’Erario, stante l’ammissione dell’opponente al patrocinio a spese dello Stato. p Q M IL GOP definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da …
1) Accoglie l’opposizione; nei confronti di… , così decide:
2) Per l’effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n emesso dal Tribunale di Lecce, Sez. Commerciale, in data 31/12/2023”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Assunzione di garanzia fideiussoria extracambiaria
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