Tribunale di Napoli e contratti bancari, Responsabilità in caso di Furto carta di credito, tardiva denunzia della sottrazione, furto carta di credito, grave violazione degli obblighi di diligenza nella conservazione dello strumento di pagamento, perizia econometrica finanziamento, contenzioso bancario, furto del codice PIN, smarrimento del codice PIN bancario
Tribunale di Napoli, 07 ottobre 2025, sentenza n. 8851:
“La normativa disciplina all’art. 12 la responsabilità del titolare dello strumento di pagamento per il caso di uso non autorizzato del medesimo conseguente a smarrimento, sottrazione o indebito utilizzo qualora questi non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più degli obblighi previsti dall’art. 7 tra cui quello di adottare le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo dello strumento.
Resta fermo poi l’obbligo dell’intermediario di dimostrare la correttezza delle operazioni di pagamento sotto il profilo tecnico e contabile, il dolo o la colpa grave del cliente, nonché, in termini più generali, l’affidabilità del servizio erogato occorrendo perciò stabilire se il cliente abbia violato, con grave ed inescusabile negligenza, gli obblighi di custodia dello strumento e di riservatezza dei dispositivi personalizzati ad esso abbinati o se, piuttosto, sia stato l’intermediario ad aver contravvenuto all’obbligo di adeguare il servizio erogato agli standard di sicurezza più evoluti, secondo la tecnologia attualmente in uso (in uso cioè al momento delle operazioni contestate).
Nel caso di specie il primo giudice ha – seppure implicitamente – tenuto adeguatamente conto da un lato che la originaria parte convenuta e attuale appellata ha specificamente dedotto la violazione degli obblighi di custodia gravanti sul cliente (da intendere in senso ampio anche come colpevole diffusione dei propri dati sensibili) ed ha specificamente ricondotto tale violazione alla colpa grave;
dall’altro lato che la originaria parte convenuta, cui incombeva il relativo onere, ha fornito piena dimostrazione di aver predisposto adeguati strumenti idonei a prevenire l’uso non autorizzato dal titolare della carta.
In particolare, nel caso di specie le operazioni non autorizzate non sarebbero state possibili se non con l’utilizzo del PIN che, presumibilmente, era conservato (come spesso imprudentemente accade al fine di evitare di dimenticare il codice) insieme alla carta nel portafoglio illecitamente sottratto alla parte istante.
Ma ciò che è decisivo è la violazione da parte dello CLIENTE dell’obbligo imposto dall’art. 7 lettera b) del DL 11/2010 che prescrive che il titolare della carta debba comunicare senza indugio la intervenuta sottrazione della stessa.
In definitiva, essendo stato dimostrato l’adempimento da parte della banca agli obblighi di protezione e sicurezza imposti dalla legge, ed essendo stato ammesso dalla originaria parte attrice che si è trattato di un furto – tardivamente denunciato – del portafogli dove era custodita la carta (evento certamente non imputabile alla Banca) e presumibilmente anche il PIN (con un comportamento integrante, come sopra detto, la colpa grave) deve essere esclusa qualsiasi responsabilità della originaria parte convenuta (cfr. in termini analoghi ed in fattispecie simili Cass. Ordinanza n. 7214/2023; Cass. sentenza n. 3780/2024).
Va in conseguenza confermata la sentenza impugnata”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Responsabilità in caso di Furto carta di credito
Articoli correlati:
ABF Milano: Furto del bancomat e responsabilità della banca e del cliente
Furto nelle cassette di sicurezza bancarie: vale la prova per presunzioni del contenuto



