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Tribunale di Roma, 21 novembre 2025:
“A fronte delle superiori considerazioni si ritiene, pertanto, che parte attrice abbia assolto il proprio onere di allegazione conseguente alla posizione processuale assunta, mentre si ritiene che in ragione di tale premessa (allegazione in ordine alla insussistenza delle condizioni contrattuali in forma scritta da parte del correntista) la Banca sia onerata nel presente giudizio della produzione del contratto nella veste di soggetto che ha percepito le predette competenze.
Preme sul punto precisare che lo scrivente non ignora l’orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale il correntista che agisca in giudizio è onerato di allegare a monte e di provare a valle contestazioni sollevate (Cass. Civ. Sez. III Sent. n° 7501 del 14.05.2012; Cass. Civ. Sez. I Sent. n° 9201 del 07.05.2015; Cass. Civ. Sez. VI Ord. n° 28945 del 04.12.2017; Cass. Civ. Sez. I Sent. n°500 dell’11.01.2017; Cass. Civ. Sez. I Sent. n°9201 del 07.05.2015).
Tuttavia, laddove il correntista deduca la mancata stipulazione in forma scritta delle condizioni contrattuali, come nel caso di specie, sarà onere dell’istituto bancario che alleghi la circostanza contraria dell’intervenuta stipulazione produrre il contratto completo in tutte le sue parti, poiché altrimenti operando il correntista sarebbe gravato della prova di un fatto negativo (argomento da: Tribunale di Spoleto 20.6.2017; v. anche Cass. Civ. Sent. n. 6480/2021, in motivazione per l’affermazione che, laddove la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla Banca – che, in particolare, sostenga la valida conclusione in tale forma del negozio non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro).
Dunque nel caso in discorso, in cui la Banca non ha provato la disciplina dei rapporti addebitati sul conto corrente, le relative competenze non possono essere riconosciute.
(…) L’azione di ripetizione dell’indebito va pertanto accolta, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento dell’importo di € 109.136,33, oltre interessi legali dalla data della domanda, quale diretta conseguenza dell’accoglimento della domanda di ripetizione dell’indebito, nonostante la condanna al pagamento degli interessi sia stata chiesta, per la prima volta, solamente con la comparsa conclusionale.
Infatti, in tema di indebito oggettivo, la buona fede dell”accipiens”, al momento del pagamento, è presunta per principio generale, sicché grava sul “solvens”, che faccia richiesta di ripetizione dell’indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l’onere di dimostrare la mala fede dell”accipiens” all’atto della ricezione della somma non dovuta, onere non adempiuto nel caso di specie”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità per mancanza di forma scritta
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