Tribunale di Velletri – Tribunale di Velletri – Indeterminatezza del tasso nel regime composto – contratti bancari – mutuo – ammortamento alla francese – indeterminatezza del tasso – indeterminatezza contrattuale – indeterminatezza del regime finanziario – regime di capitalizzazione composta e regime di capitalizzazione semplice – anatocismo – art. 117 TUB – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia mutuo – analisi mutuo – perizia usura – perizia anatocismo
Il Tribunale di Velletri, sentenza n.1098 del 30 maggio 2022, accerta l’indeterminatezza del tasso nel regime di capitalizzazione composta.
“(…) È evidente come il sistema dell’ammortamento alla francese non riesca a sopperire a tali esigenze di trasparenza ed immediatezza, atteso che il tasso d’interesse realmente applicato dalla banca non è quello definito dal contratto, ma può essere determinato soltanto attraverso l’effettuazione dei calcoli aritmetici che tengano conto degli interessi corrisposti per ciascuna rata.
In realtà, considerando che ciascun pagamento estingue soltanto in parte il capitale produttivo di interessi, il saggio globale risulterà ben più elevato.
La Giurisprudenza espressasi sul punto ha statuito che “È illegittimo il c.d. ammortamento alla francese che comporta la restituzione degli interessi al tasso composto anziché quello semplice”.
La patologia del citato contratto di mutuo del 2004 (…) dovrà condurre infatti alla completa rideterminazione degli interessi, da declinare senza previsione della capitalizzazione, in quanto, dall’analisi della documentazione e consulenza effettuata, emerge che la Banca ha provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute, in quanto derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi (…).
Al finanziamento bancario, con riferimento al calcolo degli interessi, sono senz’altro applicabili le limitazioni previste dall’art. 1283 c.c., non rilevando in senso opposto un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta: gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l’art. 1283 c.c., sono, difatti, soltanto quelli formatisi anteriormente all’entrata in vigore del codice civile e, nello specifico campo del finanziamento bancario ordinario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l’anatocismo oltre i limiti poi previsti dalla richiamata disposizione codicistica.
A ciò occorre aggiungere che nel caso in cui sussiste la clausola secondo cui “Il contratto di mutuo che preveda gli interessi maturati sull’importo capitalizzato alle date di scadenza, come sopra stabilite, siano a loro volta capitalizzati nel momento in cui non vengano pagate nei termini le varie rate (interesse di mora)”.
Tale clausola è radicalmente nulla, attesa la sentenza della Corte Costituzionale n. 425/00 che ha dichiarato l’illegittimità per eccesso di delega dell’art. 25 D.L. 342/99, concernente le clausole anatocistiche contenute, come quella in esame, nei contratti tra banche e clienti.
Recentemente Cassazione Civile, con la sentenza n. 2593 del 20 febbraio 2003, ha correttamente applicato l’art. 1283 c.c. gli interessi scaduti per il mancato pagamento di una rata, non essendovi usi normativi contrari ante 1942, possono produrre ulteriori interessi solo se la banca fa causa al cliente (domanda giudiziale) o sulla base di una convenzione stipulata successivamente alla scadenza del contratto e non, come avviene sempre, nello stesso contratto di mutuo.
L’anatocismo sui mutui viene accertato dagli usi delle camere di commercio solo nel 1976, cioè 34 anni dopo l’emanazione del codice civile ed infatti negli “Accertamenti camerali delle consuetudini ed usi locali al 30 giugno 1961”, rilevati dalla Direzione Generale del Commercio presso il Ministero dell’Industria e del Commercio non vi è traccia di anatocismo trimestrale né sui conti correnti (presenti solo in due province), né sui mutui.
La Suprema Corte osserva che quando ci si trova di fronte ad un mutuo, con rate costanti (e non) che comprendono parte del capitale e gli interessi, questi ultimi “non si trasformano in capitale da restituire a chi l’ha concesso”.
Anche sotto tale profilo, pertanto, viene meno la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, con conseguente inevitabile illegittimità sostanziale (parziale) del processo formativo del titolo esecutivo posto a fondamento della opposta esecuzione, che non poteva, nè doveva, essere intrapresa per tale importo, ma per il minor importo di euro 115.421,00”.



