Tribunale di Campobasso – contratti bancari – Mutuo e capitalizzazione composta – regime di capitalizzazione composta e regime di capitalizzazione semplice – mancata pattuizione – anatocismo – divergenza tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo – art. 117 TUB – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia mutuo – analisi mutuo
Il Tribunale di Campobasso, 18 marzo 2022, con sentenza n. 156 dichiara la nullità ex art. 1284 cc per indeterminatezza della pattuizione del regime di capitalizzazione composta.
Richiamato l’art. 1346 c.c. e considerando che affinché una convenzione relativa agli interessi deve possedere un contenuto assolutamente univoco il ctu ha concluso che “(…) Prendendo in considerazione il TAN del 5,75% e i costi collegati al mutuo pari ad Euro 2.949,05 il TAEG ricalcolato dal sottoscritto CTU è pari a 5,96%. A parere dello scrivente il contratto oggetto di controversia presenta elementi di indeterminatezza a seguito della difformità accertata tra ISC e TAEG. Sulla questione il quadro normativo di riferimento è sancito dagli artt. 116 e 117 TUB, che prevedono per le Banche l’obbligo di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate alla propria clientela”.
“(…) Oltre la mancata specificazione del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi adottato, risulta pure che il metodo di ammortamento alla francese ha prodotto, nel caso di specie, un tasso di interesse effettivo diverso dal quello nominale indicato nel contratto per cui, al momento della determinazione della rata, non può dirsi che l’Istituto bancario abbia osservato quanto prescritto dall’art. 1284 c.c. (…)”.
“(…) Ebbene, il risultato cui perviene il CTU ha condotto alla dimostrazione che lo sviluppo del piano di ammortamento c.d. alla francese è avvenuto con l’applicazione del regime composto nonostante nel contratto mancasse l’espressa pattuizione di una clausola contrattuale che consentisse l’impiego di un simile regime, provocando sia l’effetto di un maggior esborso a carico del mutuatario a titolo di interessi rispetto all’ipotesi in cui il piano di ammortamento fosse stato formulato in regime di capitalizzazione semplice e, soprattutto quello di aver reso indeterminabile il calcolo degli interessi che, invece, avrebbero dovuto essere concordati e riportati con esattezza nel contratto (cfr. Cass. 25205/2014; n. 8028/2018).
Difatti, sebbene il contratto di mutuo riporta l”esplicita indicazione della misura del tasso di interesse convenuto, dall’analisi delle complessive condizioni pattuite non è possibile individuare una metodologia di calcolo che sia coerente ed univoca; in particolare, dal contratto di mutuo non risulta concordato per iscritto né il regime finanziario adottato, essendo insufficiente la mera indicazione del piano di ammortamento alla francese potendo quest’ultimo essere determinato sia in regime di capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta, né il sistema di calcolo degli interessi la cui mancanza può condurre all’applicazione di una pluralità di tassi di interessi”.



