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Tribunale di Perugia, 28 gennaio 2025:
“la banca avrebbe applicato, secondo la prospettazione attorea, interessi diversi da quelli pattuiti, con conseguente applicabilità del meccanismo sostitutivo di cui all’art. 117 TUB.
La censura è parzialmente fondata.
(…) Alla data del 06/02/1985, se da un lato non era ancora vigente l’obbligo di stipulazione del contratto in forma scritta, dall’altro lato erano senza dubbio vigenti gli artt. 1284 e 1346 c.c., che imponevano di stipulare gli interessi ultralegali per iscritto e in forma determinata.
La convenuta non ha offerto alcuna prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, con conseguente riconduzione degli interessi al tasso legale, ai sensi dell’art. 1284 c.c.
(…) L’attore ha poi censurato l’illegittima capitalizzazione degli interessi a partire dal 06/02/1985, in violazione dell’art. 1283 c.c., fino all’entrata in vigore della delibera CICR, nonché per tutto il periodo successivo, non essendo stata stipulata una nuova clausola di capitalizzazione con pari periodicità e avendo la capitalizzazione trovato applicazione anche nel periodo successivo al 01/01/2014, in contrasto con il divieto normativo posto dalla L. 147/2013.
La censura è fondata.
(…) Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione, poiché le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 09/02/2000 sono radicalmente nulle, è impraticabile il giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera (cfr. Cass. Civ., n. 9140/2020).
(…) L’attore ha poi censurato la nullità della commissione di massimo scoperto, in quanto applicata sin dal 1985 in assenza di qualunque pattuizione scritta fino al 1993, e poi applicata sulla base di una clausola prevedente la sola misura percentuale e non anche le modalità di calcolo, con conseguente indeterminatezza art. 1346 c.c. ex
La censura è fondata.
(…) Occorre infatti considerare che il presente giudizio ha ad oggetto unicamente la domanda di accertamento e ripetizione proposta dall’attrice, a cui non si contrappone alcuna domanda riconvenzionale proposta dalla banca, limitatasi a chiedere il rigetto della domanda.
Trova quindi applicazione il principio di diritto secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all’istituto di credito nel corso dell’intera durata del rapporto – sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto – è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente causa debendi (…)
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
dichiara la nullità, nei limiti di cui in motivazione, dei contratti di conto corrente n. 3784 e 6709, nonché dei contratti di conto anticipi n. 36005, n. 18001303 e n. 11110;
– Condanna (…), ai sensi dell’art. 2033 c.c., a restituire, in favore della società la somma di € 156.252,32, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;”.



