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21 Aprile 2026

Tribunale di Napoli, sentenza n. 412 dell’11/01/2024: Forma scritta si evince anche dalla denuncia della banca di smarrimento del documento

Studio Caliendo
martedì, 29 Luglio 2025 / Published in Apertura di credito in conto corrente

Tribunale di Napoli, sentenza n. 412 dell’11/01/2024: Forma scritta si evince anche dalla denuncia della banca di smarrimento del documento

Valutazione dei requisiti per la segnalazione a sofferenza

Tribunale di Napoli, contratti bancari, conto corrente, Esistenza del contratto bancario, estratti conto a scalare, onere della prova, l’originaria stipulazione in forma scritta è evincibile dalla denuncia di smarrimento del documento, interessi anatocistici e/o usurari

 

Per il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 412 dell’11 gennaio 2024 la produzione dei soli scalari è insufficiente e grava sul correntista l’onere di produrre gli estratti conto.

“Quanto, infine, al rapporto n. xxx la banca ha depositato denuncia di smarrimento del relativo contratto (cfr. denuncia del 09.09.2019, in atti).

Orbene, l’originaria stipulazione in forma scritta del predetto contratto è evincibile sia dall’intervenuta denuncia di smarrimento del documento presentata dalla banca, sia dal tenore letterale del successivo contratto di affidamento n. xxx (versato in atti dalla banca), a mezzo del quale la banca ha accordato, tra l’altro, una linea di credito di euro 125.000,00 con scadenza a revoca ed utilizzabile promiscuamente nella forma tecnica di “apertura di credito in conto corrente per anticipi su fatture, crediti, effetti ed altri pagamenti a valere sul rapporto attualmente contrassegnato con il numero xxx garantita con cessione dei corrispondenti crediti”.

Ed invero, la stipulazione in forma scritta del successivo contratto di affidamento lascia presumere la redazione per iscritto anche del rapporto contrattuale affidato.

Con particolare riferimento, poi, agli estratti conto, deve ribadirsi che, nelle azioni di accertamento negativo del credito, grava sul correntista produrre gli estratti conto dei rapporti di conto corrente, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione delle relative movimentazioni, atteso che soltanto la produzione degli estratti conto analitici consente la ricostruzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, consente di verificare la pattuizione e concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.

Nel caso di specie parte attrice non ha prodotto la serie integrale degli estratti conto analitici relativi ai rapporti in questione ma soltanto gli estratti conto scalare (…).

In ordine alla valenza probatoria degli estratti conto prodotti dall’attrice, questo Tribunale ritiene di aderire all’orientamento della giurisprudenza di merito in base al quale gli estratti conto a scalare non consentono di dare conto in modo puntuale, preciso ed analitico degli addebiti in tesi illeciti e di quanto sia stato indebitamente percepito dall’Istituto di Credito”.

Tema: Esistenza del contratto bancario

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